LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA

Indirizzi:  Linguistico       Scientifico - Tecnologico    Socio –psico –pedagogico

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CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A. S. 2007/2008

Edizione integrata il 21.01.2008

 

 

 

 

PARTE PUBBLICA

Dirigente Scolastico:  Di Filippo Michele

 

PARTE SINDACALE

 

RSU                                     Guerriero   Maria

                                  Guerritore Antonio

                                             Maiurano  Rosamaria

                     

                                 

 

 

 

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art.1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1- Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.

2- Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità per l’a.s. 2007/08; il presente contratto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo, salvo formale disdetta di una delle parti da comunicarsi alla restante parte almeno tre mesi prima della relativa scadenza. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni qualora lo si ritenga opportuno o comunque a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

3-Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente C.I.I., la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle seguenti norme legislative e contrattuali: T. U. n. 297/1994, C.C.N.L. scuola 07.10.2007, D.Lgs.165/2001, L. 300/70.

4-Entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente C.I.I., il Dirigente Scolastico trasmette copia integrale a tutte le R.S.U. d’Istituto e provvede ad affiggere copia integrale all’albo d’Istituto e alle bacheche del personale e dà attuazione al C.I.I.,  entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Entro tale scadenza, il D.S. provvederà anche a notificare agli interessati ed affiggere all’albo le nomine per il personale docente relative alle attività previste dal presente Contratto.

 

Art. 2 - Interpretazione autentica

1 - Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2 - Al fine di avviare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'  interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.

3 - Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

4 - In  caso di controversia anche su una delle materie oggetto della presente intesa  si farà ricorso alla procedura prevista per la conciliazione (art. 2 del CCNL 07.10.2007).

 

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

 

CAPO I - Relazioni Sindacali

 

Art. 3Rispetto delle competenze

1 - Nella definizione delle materie oggetto di relazioni sindacali  si rispettano le  competenze degli OO.CC., del Dirigente Scolastico e del D.s.g.a. In particolare, si precisa che i contratti siglati tra le parti non possono contenere nessuna deroga peggiorativa rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti (art. 2077 del Codice Civile) e che gli argomenti che  riguardano problematiche didattiche di competenza del Collegio dei docenti non possono essere oggetto di trattativa.

 

 

Art.4 - Obiettivi e strumenti

1 - Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con  l'esigenza di migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio.

2 - Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle  parti.

3 - Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli :

a)      Contrattazione integrativa

b)      Informazione preventiva

c)      Informazione successiva

d)     Interpretazione autentica, come da art.2.

4 - In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola. Gli esperti di fiducia della RSU possono essere indicati anche da singoli componenti.

 

Art.5 - Rapporti tra Rsu e Dirigente Scolastico

1 – La RSU designa al suo interno quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l’a.s. 2007/08 il prof. Antonio Guerritore e ne comunica con il presente accordo il nominativo al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2 – All’inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al  Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di  cui è titolare.

3 - Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, l'invito da parte del Dirigente Scolastico  va effettuato con almeno sei giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati, specificati in apposita dichiarazione scritta.

4 - Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.

 

6 - Contrattazione integrativa

1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l’autonomia della stessa

e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni

sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.

2. Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti:

a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;

b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non

contrattuale;

c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;

d) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;

e) utilizzazione dei servizi sociali;

f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da

specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di

programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica

periferica con altri enti e istituzioni;

g) tutte le materie oggetto di contrattazione;

Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:

h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta

formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in

relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale

medesimo;

i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni

staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti

dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni

pomeridiani;

j) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei

contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990,

così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;

k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

l) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei

compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale

docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e

comunitari;

m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del

personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale

docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta

contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i

successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative. Queste ultime devono

comunque iniziare non oltre il 15 settembre.

La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare,

anche tacitamente, l’accordo già sottoscritto.

Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre,

le questioni controverse potranno dalle Parti medesime essere sottoposte alla commissione

di cui all’art.4, comma 4, lettera d), che fornirà la propria assistenza.

Sono materia di informazione successiva le seguenti:

n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di

istituto;

o) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo

delle risorse.

3. Le informazioni previste dal presente articolo sono fornite nel corso di appositi incontri,

unitamente alla relativa documentazione.

4. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le

procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore

generale regionale per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo e, per le altre, nei

tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.

I compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente sono erogate entro

il 31 agosto.

5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni

sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di

trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni

dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di

iniziativa.

6. I revisori effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva

integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di

cui all'art. 48 del d.lgs. n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo

definita dalla delegazione trattante è inviata dal dirigente scolastico per il controllo, entro 5

giorni, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 30 giorni senza

rilievi, il contratto collettivo integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti

effetti. Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza delle organizzazioni

sindacali di cui al successivo art.7, ai fini della riapertura della contrattazione.

 

 
CAPO II – Diritti Sindacali

Art.7 - Attività sindacale

1 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, situato al 1° PIANO,  di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo, senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico, va siglato dall’OO.SS. di appartenenza.

2-La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale un locale situato al 1° PIANO; il Dirigente Scolastico consentirà alle stesse l’uso del telefono, del fax, della fotocopiatrice, del ciclostile, di un computer per le funzioni previste dalla normativa vigente (comunicazioni con le segreterie provinciali, regionali, comunicazioni per consulenze, comunicazioni con l’amministrazione scolastica, etc.). Al di fuori dell’orario delle lezioni alle R.S.U. è consentito di comunicare con il personale, per motivi relativi alla loro funzione.

3 - Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

 

Art.8 - Assemblea in orario di lavoro

1 - La richiesta di assemblea da parte di uno o più  soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali  presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta  richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

2 - Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola. Secondo quanto previsto dall’art. 8 del C.C.N.L. 24/7/03, le assemblee d’Istituto in orario di servizio hanno la durata massima di due ore (le prime o le ultime due). Le assemblee d’Istituto sono indette dalle R.S.U. e dalle OO.SS. e vi possono partecipare rappresentanti sindacali provinciali, regionali e nazionali. Il Dirigente Scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 8  C.C.N.L. scuola, assicurerà per ogni tipo di assemblea sindacale la sollecita e capillare comunicazione a tutto il personale della scuola, in tempo utile per consentire ad esso di esprimere la propria adesione, e fornirà, a tal proposito, alla R.S.U. di riferimento, prima dello svolgimento dell’Assemblea, copia della circolare interna.

3 – L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.

4 - Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

5 – Le assemblee possono riguardare tutti o parte dei dipendenti. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 2 unità di personale non potranno partecipare all’assemblea. A tale scopo, il D.S. rispetterà le modalità previste all’art. 8 comma 9 del CCNL 24/07/03, verificando prioritariamente l’eventuale dichiarazione scritta di disponibilità individuale ad assicurare i servizi essenziali citati nel comma dell’art. 8 citato; in assenza o in carenza di dichiarazione – in relazione alle esigenze essenziali -  si procederà al sorteggio a rotazione, per il quantitativo di unità di personale valutato - in accordo con la R.S .U.- strettamente indispensabile a tal fine.

6 - Per le assemblee si conferma il rispetto di quanto previsto dall’ art. 8 del CCNL 24/7/03. In particolare, a livello dell’istituto, il D. S. osserverà le disposizioni di cui al comma 8 dell’art.8 citato, risultando la dichiarazione scritta del personale interessato – di adesione o non adesione - obbligatoria ed irrevocabile ai fini del computo del monte ore di assemblee individuale annuale. Tale dichiarazione sarà apposta dal personale interessato sul testo della stessa circolare interna diramata dal D.S. ai sensi della normativa citata; in relazione a ciò, sono escluse forme di chiamata individuale presso i locali della dirigenza, preventive o successive rispetto all’apposizione della firma. I partecipanti non saranno tenuti ad apporre firme di presenza nel corso dell’assemblea, né altri dipendenti dell’istituto saranno addetti a raccolte di firme d’adesione o verifiche di presenza.

 

ART. 9 - Permessi retribuiti - Permessi non retribuiti

1 - Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 30 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il calcolo viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente Scolastico che lo comunica alla R.S.U. medesima.

I permessi sono gestiti autonomamente dalla R.S.U., con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

2 - Spettano, inoltre alla R.S.U., permessi sindacali non retribuiti (otto giorni l'anno) per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dalla RSU o dall'organizzazione sindacale al Dirigente Scolastico.

 

Art.10 – Referendum

1 – Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la  RSU può indire il referendum tra tutti i lavoratori dell’istituto. Comunque, prima della firma di ciascun accordo integrativo di istituto, la RSU deve disporre del tempo utile per convocare l'assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l’ipotesi di accordo.

2 – Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

 

Articolo 11 – Scioperi

Per la proclamazione di azioni di sciopero le parti si impegnano al rispetto delle norme prescritte dagli artt. 3 e 4 dell’allegato al CCNL 98/001, in applicazione della L. 146/90.

 

Articolo 12 - Contingenti  in caso di sciopero

Il D. S. si impegna al rispetto di quanto previsto all’art. 2  dell’allegato al CCNL 98/001 (L. 146/90). Salvo successiva quantificazione a livello di accordi nazionali circa le quote di personale  - docente e non - tenuto ad assicurare le prestazioni indispensabili del servizio pubblico, i nominativi del  personale prescelto ai sensi del comma 4 dell’art. 2 citato saranno individuati dal D.S.  d’intesa con la R.S .U., verificando prioritariamente l’eventuale disponibilità individuale, espressa in forma scritta dal personale disponibile. In assenza o in carenza di dichiarazione – in relazione alle esigenze essenziali -  si procederà al sorteggio a rotazione, per il quantitativo di unità di personale valutato - in accordo con la R.S .U.- strettamente indispensabile a tal fine.  Il D. S. si impegna al rispetto di quanto prescritto, in particolare, al comma 3 dell’art. 2 del citato allegato al CCNL 98/001 circa l’esercizio della piena volontarietà dell’eventuale esplicitazione scritta della volontà di aderire allo sciopero da parte del personale; in relazione a ciò, sono escluse forme di chiamata individuale presso i locali della dirigenza, preventive o successive rispetto alla pubblicazione all’albo dell’avviso relativo allo sciopero redatto dalla dirigenza stessa.

 

TITOLO TERZO – PERSONALE DOCENTE

 

CAPO I – Organizzazione del lavoro

 

Articolo 13 - Assegnazione alle classi e alle attività del curricolo obbligatorio

1.        L’assegnazione dei docenti alle classi è una forma di utilizzazione del personale effettuata dal Dirigente scolastico nel rispetto della  procedura prevista dall’art. 396 D. Lgs. 297/94, cioè  sulla base dei criteri generali del Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei docenti   inerenti gli aspetti didattici coinvolti nell’assegnazione.

 Nel rispetto di tali procedure e degli aspetti didattici, il presente C.I.I. ha  lo scopo di  tutelare

     gli interessi dei  singoli docenti alla luce degli  interessi più generali dell'utenza;  pertanto,  i 

     criteri di assegnazione dei docenti alle classi sono i seguenti:

 garanzia della continuità didattica se questa non confligge con i criteri che seguono;

     principio della rotazione  assicurando al maggior numero di studenti la fruizione di particolari competenze, specializzazioni  ed esperienze professionali dei docenti;

     mobilità volontaria a domanda, secondo i seguenti criteri:

-          copertura di  cattedra  resasi vacante o di nuova istituzione; in caso di più domande, si da precedenza  in base ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art 396 c 2 lett. d): anzianità di servizio in Istituto; anzianità di servizio nella sede; anzianità di servizio nella classe di concorso; anzianità di servizio nella scuola;

-          scambio consensuale con altro docente.

 Rispetto alla formulazione dell’orario settimanale di lezione previsto dal curricolo obbligatorio,

      esso prevedrà:

a)un’equa ripartizione del carico di lavoro per docenti ed alunni, assegnando a tutti i docenti un eguale numero di prime ed ultime ore;

b) che ciascun  docente possa disporre di un giorno libero settimanale su sua indicazione; nel caso di concorrenza di più richieste dei docenti della stessa classe o dello stesso corso per lo stesso giorno libero, l’orario prevedrà una rotazione pluriennale tale da assicurare il più possibile il soddisfacimento delle richieste.

 

 

Articolo 14 - Assegnazione a plessi, succursali, sezioni staccate

1.L'assegnazione del personale ad eventuali plessi, sezioni staccate, succursali, scuole associate è oggetto di contrattazione tra il D.S. e le R.S.U. d’istituto, sentiti il Collegio dei Docenti ed il Consiglio d’Istituto.

 

Articolo 15 - Orario di lavoro e suo utilizzo

1.      L’orario di lavoro di ogni docente deve essere definito prima dell’inizio delle lezioni, sia nella parte delle attività di insegnamento che in quella funzionale all'insegnamento, nonché nei mesi di sospensione delle succitate attività, sempre e obbligatoriamente attraverso apposite deliberazioni del Collegio Docenti.

2.      L'orario settimanale di insegnamento si svolge nel periodo delle lezioni fissato dal calendario scolastico così come eventualmente adattato nell'Istituzione scolastica oggetto del presente C.I.I., ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 marzo 1999 n. 275, in non meno di cinque giorni settimanali

3.      Il calendario delle attività collegiali funzionali all'insegnamento deve essere definito prima dell'inizio delle lezioni, attraverso un'apposita deliberazione del Collegio Docenti; il calendario delle attività deve tener conto del limite individuale di 40 ore annue, superate le quali spetta la retribuzione prevista per le attività aggiuntive oppure l’esonero dalle stesse attività.

4.      In aggiunta all'orario obbligatorio di insegnamento, il docente può svolgere delle attività aggiuntive di insegnamento e funzionali all’insegnamento; esse sono programmate nel P.O.F. e consistono nello svolgimento di interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa.

 Esse possono essere:

Attività di insegnamento (ore di supplenza, interventi di potenziamento e/o recupero didattico, ecc.), da svolgere anche in sedi/plessi/succursali diverse da quelle di normale assegnazione;

Attività funzionali all'insegnamento, da retribuire con il Fondo dell’Istituzione scolastica; esse sono svolte oltre le 40 ore annue, vengono deliberate ed assegnate ai docenti dal Collegio dei docenti sulla base di un dettagliato prospetto delle ore e dei costi previsti, e consistono in:

-          progettazione di interventi formativi,

-          produzione di materiali, con particolare riferimento a prodotti informatizzati utili per la didattica, partecipazione a progetti comunitari, nazionali, locali mirati al miglioramento del servizio fornito dall'Istituzione scolastica ed al sostegno dei processi di innovazione didattica,

-          attività di raccordo tra scuola e mondo del lavoro,

-          partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con enti locali e/o terzi, per progetti aperti al territorio,

-          ogni altra attività deliberata dal Collegio dei docenti e recepita dal Consiglio d’Istituto nell'ambito del P.O.F.

5.      Nel caso i finanziamenti previsti dal Fondo dell’istituzione scolastica risultino insufficienti per la realizzazione delle diverse attività deliberate, il Collegio dei docenti, può avvalersi della facoltà di nominare un gruppo di progetto che operi una selezione quantitativa o qualitativa degli interventi educativi proposti, e verifichi il rispetto dei criteri eventualmente stabiliti dal Collegio per l’assegnazione di tali attività ai docenti.  In ogni caso, le priorità di spesa stabilite dall’istituzione scolastica in atto privatistico per le spese dei flussi di cassa sono stabilite dal D.S. rispettando le delibere del Consiglio d’Istituto.

I docenti che ricoprono una cattedra con un orario inferiore a 18 ore, sono tenuti a completare l'orario con ore a disposizione per lo svolgimento, di interventi integrativi, supplenze, attività para- ed interscolastiche; le ore di completamento della cattedra sono  collocate secondo le seguenti modalità:

a.       di norma poste sia durante l’interruzione tra un’ora di lezione e l’altra, sia, ove necessario,  nella prima o nell’ultima ora dell’orario scolastico, ma sempre in modo da garantire uniformità di trattamento con i docenti aventi orario cattedra di 18 ore;

b.      in caso di più docenti a disposizione, l’impegno in supplenze avviene secondo i seguenti criteri:

           -    docente con maggior numero di ore a disposizione,

-          docente della stessa classe,

-          docente della stessa disciplina,

-          regime di turnazione.

Sia nella collocazione delle ore di completamento dell'orario, che nell’utilizzo dei docenti

durante tali ore, il Dirigente scolastico garantisce uniformità di trattamento tra tutti i docenti.

Anche ai docenti che si rendono disponibili,  oltre le 18 ore settimanali,  per le supplenze retribuite, il D.S. garantisce uniformità di trattamento fra gli stessi, assegnando la chiamata a rotazione su ciascuna ora di cui è stata data la disponibilità.

6.      L’effettiva prestazione di attività aggiuntive dovrà essere riscontrabile, inoltre, da registri, fogli firma o da altro sistema di rilevazione delle presenze.

7.      Le ore derivanti dalla concessione di permessi brevi, da ritardi, ecc., vengono recuperate dal docente secondo le seguenti modalità:

·         supplenza,

·         interventi in attività di recupero,

·         interventi in attività di potenziamento.

Per quanto riguarda l’ora di ricevimento per i rapporti con le famiglie in orario antimeridiano, trattandosi di una consuetudine, e non un obbligo contrattuale (ai sensi dell’art. 45 del D.L. 165/2001), costituisce attività per cui è previsto un trattamento economico accessorio (definito dai contratti collettivi di lavoro); pertanto può essere svolta a titolo gratuito solo su disponibilità del docente.  Ogni docente mette a disposizione un’ora mensile per il ricevimento dei genitori.


 Articolo 17 - Utilizzo del tempo derivante dalla riduzione dell’ora di lezione

Nell’ipotesi che, nell'Istituzione scolastica oggetto del presente C.I.I., l'ora di lezione venga ridotta, i docenti non sono tenuti a recuperare le frazioni orarie non prestate se la riduzione è stata deliberata dal Consiglio d'Istituto per  cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica (ad es. per rispondere ad esigenze di  pendolarismo degli studenti conseguenti all'orario di servizio dei trasporti, ecc.) (C. M. n. 243 del 22 settembre 1979, C .M. n. 192 del 3 luglio 1980 ed interpretazione autentica del CCNL del 17.09.97).

Le attività aggiuntive di insegnamento in attività dì recupero, o integrative, approvate dagli organi competenti, svolte dal singolo docente continuano ad essere retribuite con il compenso previsto dal CCNL. 

 

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA

 

CAPO I – Norme generali

 

Art.18 – Atti preliminari

1 – All’inizio di ogni anno scolastico e comunque prima dell’inizio delle lezioni, sulla base del POF e delle attività ivi previste:

·         Il Direttore Sga formula una proposta di piano annuale delle attività

·         Il Dirigente Scolastico e il Direttore Sga consultano il personale in un’apposita riunione in orario di lavoro

·         Il Dirigente Scolastico verificata la congruenza rispetto al POF ed espletata la procedura di contrattazione, adotta il piano delle attività. Il D.s.g.a. attua il piano adottato dal Dirigente Scolastico mediante emanazione di specifici provvedimenti.

 

CAPO II – Organizzazione del lavoro

 

Art. 19 – Assegnazione ai plessi,  succursali e sezioni staccate

1 – Nel caso sussistano in una o più sedi  dei posti non occupati da personale già in organico nella scuola nell’anno precedente, si procede come di seguito, in ordine di priorità, sulla base della disponibilità degli interessati ed eventualmente della graduatoria interna:

·         assegnazione di un’unica sede di servizio del personale utilizzato su due o più sedi;

·         assegnazione ad altra sede del personale già in servizio;

·         assegnazione alle sedi del personale entrato in organico con decorrenza 1 Settembre;

·         assegnazione alle sedi  del personale con rapporto a tempo determinato.

2 – Qualora non sia possibile confermare tutto il personale in servizio in una delle sedi, per decremento d’organico o altro, si procede all’assegnazione in altra sede a domanda, come da comma precedente; nel caso non emergano disponibilità, si procede d’ufficio a partire dalla ultime posizioni in graduatoria.

3 – In tutte le fasi, valgono le precedenze ex legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

4 – Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti e per motivate esigenze organizzative e di servizio, il Direttore s.g.a. può disporre una diversa assegnazione rispetto all’anno precedente di uno o più unità di personale.

 

Art.20 – Settori di lavoro

1 – I settori  saranno definiti in modo tale da assicurare un’equa ripartizione del lavoro tra le diverse unità di personale della stessa qualifica.

2 – L’assegnazione ai settori vale di norma per l’intero anno scolastico.

3 - Nell'assegnare i settori, si  tiene conto delle diverse professionalità.

4 - L'assegnazione ai settori è di competenza del D.s.g.a. nel rispetto delle direttive impartite dal Dirigente Scolastico.

 

CAPO III – Orario di lavoro

 

 

 

Art.21 – Orario normale

1 – L’orario di lavoro normale è stabilito per l’intero anno scolastico e prevede sia la turnazione che la flessibilità.

 2 – Nella definizione dell’orario  si tiene conto sia delle necessità di servizio che delle esigenze dei lavoratori.

3 – L’orario normale deve assicurare la copertura di tutte le attività didattiche previste  dal curricolo obbligatorio, comprensivo della quota nazionale e di quella definita dalla scuola, e di tutte le riunioni degli OO.CC.

 

Art.22– Definizione di turni,  orari flessibili e plurisettimanali

1 – I turni, di norma a rotazione, l’orario flessibile e i rientri pomeridiani assicurano lo svolgimento di tutte le attività didattiche ed istituzionali che si svolgono di pomeriggio.

2 - Il recupero dell’orario di lavoro non effettuato nei giorni di chiusura prefestiva o deliberata dal Consiglio d’Istituto, avviene, di norma, nel mese successivo, in caso contrario si considerano ferie i giorni non lavorati. Si fa eccezione per il mese di agosto per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per quello trasferito ad altra scuola. In questi casi il recupero deve avvenire nel corso della settimana interessata o di quella immediatamente successiva.

 

Art.23 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) – Collaborazioni plurime

1- Possono essere richieste al personale prestazioni aggiuntive,  oltre l’orario d’obbligo, in caso di assenza di una o più unità di personale o di esigenze impreviste e non programmabili.

2- Nella richiesta di prestazioni aggiuntive si terrà conto, in ordine di priorità:

della specifica professionalità inerente la prestazione richiesta
della sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
della disponibilità espressa dal personale
della graduatoria interna.

3 - Possono, inoltre, essere richieste prestazioni aggiuntive costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale e/o  per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

4 - Tutte le prestazioni aggiuntive, nei limiti del finanziamento assegnato, debbono essere oggetto di formale incarico, conferito dal Dirigente, sentito il Direttore s.g.a. e devono essere debitamente documentate.

5 – Per particolari attività, il Dirigente  – su proposta o con il parere del Direttore – può incaricare  personale ATA di altra scuola, avvalendosi  dell’istituto delle collaborazioni plurime (art. 57 CCNL).

 

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

 

CAPO I - Norme generali

 

Art.24 – Risorse ed erogazione dei compensi

1 - Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

Gli stanziamenti previsti per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa
Gli stanziamenti previsti per gli incarichi specifici del personale ATA
Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente assegnati dal Ministero
Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro
Eventuali contributi finalizzati.

2 – Le risorse del Fondo dell’Istituzione scolastica saranno erogate entro il 31.08.2008.

3 – Il compenso accessorio sarà corrisposto in misura proporzionale alle presenze in servizio, alla percentuale di prestazione ed al raggiungimento dell’obiettivo previsto.

4 –Alla fine delle attività, l’incaricato redigerà apposita relazione finale per la  documentazione a consuntivo,di quanto realizzato.

 

Art.25 – Attività finalizzate

1 - I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la provenienza,  possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che i risparmi possano essere  utilizzati per altri fini.

L’importo del fondo di istituto calcolato dal Direttore sga sulla base dei parametri indicati nella nota ministeriale prot. 1609 del 2.12.2007, su modello allegato al presente sono costituite da:

Funzioni strumentali per un totale di                                                                 9.296,22
Incarichi specifici personale ATA per un totale di                                            8.056,71
Progetti PON da realizzare nell’anno 2007/2008:

Il PC una memoria in più, li base misura 1.1a,  cod 772                                          8.841,19

Preparazione tecnologica al rientro nell’istruzione,mis. 6.1,  cod 99                       € 13.321,81

Donne si diventa, mis. 7.2,  cod 113                                                                            9.512,59

FSE- Piano Integrato di Interventi                                                                            € 84.404,27

Interventi di recupero                                                                                                   8.676,02

3 – per l’a.s 2008  il Fondo, che finanzia le attività di cui all’art. 88 del CCNL, ammonta a

  115.447,84 .

 Integrando quanto già contrattato nella seduta del 27.06.2007, si stabilisce che detta somma sia utilizzata come segue:

a favore del personale docente il 74% di 115.447,84, pari a € 85.431,39; gli  8/12 di questi,

 € 56.954,26 sono utilizzabili nei primi otto mesi dell’anno unitamente ai 4/12 dell’anno precedente, e i 4/12, pari a €  28.477,13 sono utilizzabili nel periodo settembre –dicembre 2008.

Pertanto la somma disponibile per l’intero anno è di € 94.107,02.

 

a favore del personale ATA il 26% di 115.447,84, pari a € 30.016,43; gli 8/12  di questi 

€ 20.010,95 sono utilizzabili nel periodo gennaio-agosto 2008 unitamente ai 4/12 dell’anno precedente, e  i 4/12, pari a €  10.005,47 sono utilizzabili nel periodo settembre –dicembre 2008.

Il fondo a favore del personale docente sarà così ripartito:

A.1 €  25,000,00 per i vari incarichi indicati dal Collegio dei docenti;

A.2 €    8.000,00 a favore dei collaboratori del Dirigente;

A.3 €  38.676,02 per le attività di recupero, sostegno, potenziamento, integrative;

A.4 €  18.755,37 per la realizzazione dei progetti previsti dal POF;

B.1 €  30.250,00 valorizzazione risorse personale ATA;

A.5 €   9.269,22 per  Funzioni strumentali al POF;

B.2 €   8.056,71 per incarichi specifici;

come sotto indicato.

N.

Descrizione

Num.

Importo unitario

Totale parziale

Totale

A.1  Incarichi                                                                                                                       25.000,00                                         

.a

Coordinatori di classe:

         46 

480,00

22.080,00

 

.b

Coordinatore GLIS

1

170,00

170,00

 

.c

Coordinatori di dipartimento:

9

200,00

   1.800,00

 

.d

Direttori laboratori e aule speciali

5

190,00

950,00

 

A.2 Collaboratori del Dirigente                                                                                          € 8.000,00

  .a

1 Collaboratore

            1

   4.000,00

 

 

  .b

2 Collaboratore

            1

   4.000,00

 

 

A.3

Attività di recupero,sostegno,potenziamento                                                     

38.676,02

A.4

Progetti                                                                                                                   

18.755,37

A.5

Funzioni strumentali al POF

€9.296,22

 

 

 

 

1.549,37

 

 

 

 

 

1.549,37

 

 

 

 

 

1.549,37

 

 

 

 

 

1.549,37

 

 

 

 

 

1.549,37

 

 

Non assegnata

 

 

1.549,37

 

 

Somma non impegnata

 

 

 

3.676,02

B.1 PERSONALE A.T.A.                                                                                                   30.250,00      

  .a

Lavoro straordinario Direttore sga

           1

       18,50

100 ore

  1.850,00

  .b

 DSGA art 87co. 3 lett b

           1

       18,50

150

  2.775,00

  .c

Lavoro straordinario Assistenti amm.vi

           7

       14,50

  70

  7.105,00

  .d

Lavoro straordinario Assistenti tecnici

           3

       14,50

  50

  2.175,00

  .e

Lavoro straordinario Collaboratori scolastici

           8   

       12,50

  45

  4.500,00

  .f

Intensificazione Assistenti amministrativi

           7

       14,50

  70

  7.105,00

  .g

Intensificazione Assistenti tecnici

           3

       14,50

  40

  1.740,00

  .h

Intensificazione Collaboratori scolastici

           8

       12,50

  30

  3.000,00

B.2

Incarichi specifici

 

 

 

 7.822,71

  .i

Incarichi specifici Collaboratori scolastici

         

 

 

 1.850,00

  .l

Incarichi specifici Assistenti amministrativi

 

 

 

 4.100,00

  .m

Incarichi specifici Assistenti tecnici

 

 

 

 1.872,71

             

 

 

ART.26-Stanziamenti

Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà ad un aggiornamento del presente accordo; lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano Annuale.

 

Art.27 – Conferimento degli incarichi

1 – Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, relativamente al personale docente e al D.s.g.a..

2 - Conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento d’incarichi specifici retribuiti con il salario accessorio, relativamente al personale ATA.

3 - Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati anche il compenso spettante, la data di inizio e di fine delle attività e i termini del pagamento e le modalità di documentazione.

 

CAPO II - Personale Docente

 

Art.28-Collaboratori del Dirigente - Funzioni strumentali - Flessibilità organizzativa

1-I collaboratori del dirigente, da retribuire con il fondo di istituto sono quelli di cui alla lettera  f) dell’art.88 del CCNL.

2-A tali docenti spettano i compensi sopraindicati, in misura forfetaria annua:

3 - Ai docenti incaricati di funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa spetta un compenso pro-capite in misura forfetaria annua lorda  di € 1.549,370.

 

CAPO III - Personale ATA

 

Art.29 – Quantificazione delle attività aggiuntive - intensificazione

1 -  Il Direttore s.g.a. ha diritto ad un compenso per lavoro straordinario pari a 100 ore in un anno,

      unitamente ad ulteriori 150 ore per prestazioni aggiuntive connesse con progetti finanziati da

      enti o persone esterni.

Inoltre al D.s.g.a. su tutti i progetti a finanziamento dell’U.E., sarà riconosciuto l’ulteriore compenso previsto dai progetti stessi. (art 89 ccnl 7.10.2007)

2 – Le attività aggiuntive svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo, nella forma di intensificazione della prestazione, vanno riportate ad unità orarie di impegno aggiuntivo, ai fini della liquidazione dei compensi. L'attività di intensificazione deve essere oggetto di formale incarico a cura del Direttore s.g.a., secondo la seguente ripartizione.

3 - Le attività aggiuntive oltre l'orario d'obbligo sono formalmente autorizzate dal Dirigente scolastico e compensate per il 50% con riposi compensativi e per il 50% con salario straordinario.

 

Art.30– Incarichi specifici e compensazioni

1  -Su proposta del D s.g.a., il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici, di cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL, da attivare nella scuola come segue:

n.5  incarichi da conferire agli assistenti amministrativi per:

·         Scarto dei documenti dell’ archivio studenti e sistemazione dello stesso;

·         Scarto dei documenti dell’ archivio personale e sistemazione dello stesso;

·         Tenuta e Aggiornamento della documentazione relativa al D.Lsg 196/2003 (Privacy);

·         Aggiornamento degli inventari dei beni mobili, proposte di discarico di quelli fuori uso.

n. 2 incarichi da conferire agli assistenti tecnici per:

·         Assistenza laboratorio informatica ed aula video nelle attività integrative;

·         Piccola manutenzione beni mobili e assistenza laboratorio scienze in attività integrative

n. 7  incarichi da conferire ai collaboratori scolastici per:

·         Assistenza agli studenti diversamente abili e vigilanza sul divieto di fumo;

·         Assistenza Ufficio del dirigente e vigilanza sul divieto di fumo;

·         Assistenza Ufficio del direttore e vigilanza sul divieto di fumo.

- Il dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

professionalità specifica richiesta documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle esperienze acquisite
disponibilità degli interessati
anzianità di servizio.

 

 

TITOLO SESTO  - TRASPARENZA

Articolo 31 - Accesso agli atti normativi e/o sindacali da parte del personale in servizio nell’istituto.

Al fine di garantire parità nell’accesso alle informazioni amministrativo/normative e sindacali, e nel rispetto di quanto disposto dalla L. 241/90, dal D.Lgs 196/2003 e dell’intervento del Garante della Privacy prodotto il 6.6.2006 che richiama la disciplina dell’art 18 e seguenti del citato D.Lgs, tutto il personale in servizio nell’istituto potrà accedere alle informazioni, del tipo descritto, di cui abbisogni. L’interessato deve presentare richiesta scritta alla dirigenza, indicando precisamente argomenti, eventuale tipo di supporto informatico di cui possa usufruire e  termini temporali entro cui gli occorra la documentazione, termini che comunque non potranno essere inferiori a sette giorni lavorativi. Riceverà quindi la documentazione di cui abbisogni – cartacea o su supporto informatico in caso di elevata ponderosità - in tempo congruo, non superiore ai dieci giorni dalla data della presentazione della richiesta.   

 

Articolo 32 –Trasparenza                   

In quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, l’affissione all’albo dei prospetti analitici relativi alla distribuzione del fondo dell’istituzione - recanti attività, funzioni e impegni orari -, è atto dovuto. Pertanto il D.S. si impegna, a prescindere da eventuali richieste presentate in merito da chiunque - ai sensi della L. 241/90-  all’azione autonoma di affissione all’albo di detti prospetti analitici; copia completa anche dei nominativi del personale incentivato va fornita, oltre che ai membri del Consiglio d’Istituto, anche alla R.S.U. per la verifica dell'attuazione della contrattazione integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse, ai sensi dell’art. 6 lett. o CCNL 7.10.2007).

 

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art.33- Norme relative al corrente anno scolastico

1 - Quanto già deciso nelle sedi competenti in merito alle materie oggetto del presente contratto, sulla base della normativa a suo tempo vigente, rimane in vigore per il corrente anno scolastico, in  quanto compatibile con le norme del CCNL sottoscritto il 7.10.2007.

 

PARTE PUBBLICA

Dirigente Scolastico:  DI FILIPPO Michele

 

PARTE SINDACALE –

 RSU

                                                  Prof.  Maria Guerriero

                                                  Prof. Antonio Guerritore

                                                  Prof. Rosamaria Maiurano