
PREMESSA
Il Regolamento di Istituto, insieme allo Statuto degli studenti informa
sulla vita della comunità scolastica e definisce diritti e doveri di ogni suo
componente. La conoscenza di questi due fondamentali strumenti è essenziale per
tutti coloro che, studenti, genitori, docenti e personale ATA interagiscono con
la nostra Istituzione scolastica.
TITOLO
I
FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Art.
1
Disposizioni
generali sul funzionamento degli O.O.C.C.
La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta dal Presidente dell'Organo con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 gg. – rispetto alla data fissata per la seduta.
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale e/o mediante affissione all'Albo dell'Istituto di apposito avviso. Qualora l'Organo Collegiale preveda la partecipazione di più componenti, l'avviso sarà affisso all'Albo istituito per ciascuna componente. L’avviso di convocazione della componente genitori è inviato tramite i figli dei genitori interessati. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare, pena la nullità della stessa, la data, l'ora e gli argomenti all'Ordine del Giorno su cui l'Organo è chiamato a deliberare. Di ogni seduta degli O.O.C.C. viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario da lui designato, steso su apposito registro a pagine numerate.
E' ammessa la modalità di elaborazione informatizzata dei verbali, purché la relativa stampa sia resa solidale al registro a pagine numerate in modo tale da non poter essere in alcun modo alterabile. Del registro dei verbali risponde il presidente dell'Organo Collegiale.
Art.
2
Programmazione
delle attività degli Organi Collegiali
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie operazioni nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, a discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte e/o pareri.
Art.
3
Svolgimento
coordinato dell'attività degli Organi Collegiali
Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri O.O.C.C. Ai fini del precedente comma si considerano anche le competenze di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo Collegiale.
Art.
4
Elezioni
contemporanee di organi di durata annuale
Le elezioni, per gli organi di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico, salvo diverse disposizioni ministeriali.
Art.
5
Convocazione
del Consiglio di Classe
Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa, in relazione alla programmazione di cui all'art. 2, o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso il Presidente.
Art.
6
Programmazione
e coordinamento delle attività del Consiglio di Classe
Le riunioni del Consiglio di Classe devono essere programmate secondo i
criteri stabiliti dall'art. 2 e coordinate con quelle di altri organi Collegiali
di cui all'Art. 3.
Art.
7
Convocazione del Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'Art. 2el D.Leg.vo n. 297/1994.
Art.
8
Programmazione
e coordinamento dell'attività del Collegio dei docenti
Per la programmazione ed il coordinamento delle attività del collegio dei docenti si applicano i disposti degli Artt. 2 e 3.
Art.
9
Prima
convocazione del Consiglio di Istituto
La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla emanazione dei decreti di nomina da parte del Dirigente Scolastico ed attesi i termini per eventuali ricorsi avverso l'esito delle votazioni, è disposta dal Dirigente Scolastico.
Art.
10
Elezione
del Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Istituto
Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei Genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano d'età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice Presidente da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
Art.
11
Convocazione
del Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del consiglio stesso. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero della maggioranza del Consiglio stesso.
Art.
12
Relazione
annuale
La relazione annuale del Consiglio di Istituto viene predisposta di norma nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta Esecutiva ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del Consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre e, comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell'Organo, prima dell'insediamento del nuovo organo. La relazione deve essere firmata dal presidente del Consiglio e dal Presidente della Giunta Esecutiva.
Art.
13
Pubblicità degli atti
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di istituto, della copia integrale - sottoscritto ed autenticata dal Dirigente scolastico - del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nella Segreteria dell'Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
La copia della deliberazione da affiggere all'Albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne predispone l'affissione immediata ed attesta in calce ad essa la data di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo contraria esplicita richiesta dell'interessato.
Art. 14
Convocazione del Comitato per
la valutazione dei docenti
Il Comitato per la valutazione dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico:
a) in periodi programmati ai sensi del precedente art. 2, per la valutazione del servizio, richiesta dai singoli docenti ai sensi dell'art. del D. Leg.vo 297 del 16/04/94;
b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova dei docenti;
c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Art.
15
Assemblee
e comitato dei Genitori
I Genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Per il proprio funzionamento l'Assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. Alle assemblee dei Genitori, di classe o di Istituto, possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della classe o della scuola. Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati, di volta in volta, con il Dirigente Scolastico. La materia della convocazione è regolata dal T.U. di cui al D. Leg.vo n. 297 del 16 Aprile 1994.
I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori che può richiedere la convocazione dell'assemblea di Istituto. Il comitato non può interferire nelle competenze del Consiglio di Classe e di interclasse e del Consiglio di Istituto, avendo solo una funzione promozionale della partecipazione dei genitori.
TITOLO
II
ATTIVITÀ
DEI DOCENTI
Art.
16
Norme
di servizio
Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare. Il docente a disposizione volontaria o per obbligo di servizio alla prima ora sarà presente nell'Istituto al fine di consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti. Non sarà consentita alcuna informativa telefonica. Per tutta la durata dell'ora di ricevimento delle famiglie, il docente è tenuto ad essere presente nell'Istituto nello spazio appositamente destinato; non è consentita alcuna forma di reperibilità costituendo l'ora di ricevimento delle famiglie obbligo di servizio. Di norma non è consentito il ricevimento al di fuori dell'ora a ciò destinata, se non per gravi motivi valutati preventivamente dalla Presidenza.
Art.
17
Obbligo
di vigilanza alunni
Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e
vigilanza degli allievi è libero di adottare tutte le misure che ritenga
necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi. Ogni docente in
particolare vigilerà a che gli allievi non fumino nei locali dell'Istituto, ivi
compresi i servizi igienici segnalando subito eventuali infrazioni rilevate:
egli stesso si adopererà per costituire un modello comportamentale. In spirito
di collaborazione con
Alla fine delle lezioni ciascun docente accompagnerà la classe
all'uscita vigilando che non accadano incidenti lungo il percorso e adoperandosi
perché l'operazione si svolga ordinatamente. Il docente che per gravi o urgenti
motivi o per servizio dovesse allontanarsi dalla classe è tenuto a chiamare il
personale Collaboratore Scolastico per la sorveglianza in sua assenza. I
permessi brevi, nonché i permessi per motivi di famiglia, per esami e per tutte
le motivazioni previste dal vigente CCNL sono, a seguito di domanda, autorizzate
dal Dirigente Scolastico: le istanze hanno efficacia solo dopo l'autorizzazione.
Oneri dei docenti
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano delle attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi. A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento in senso proprio e stretto ed in attività funzionali alla prestazione dell'insegnamento. Possono essere altresì previste eventuali attività aggiuntive all'insegnamento. L'attività si svolge in 18 ore settimanali distribuite in non meno di cinque giorni alla settimana.
Ogni docente sarà tenuto a certificare l'orario dell'inizio del suo
servizio, con i mezzi e gli strumenti, anche informatizzati che
1. registro di consegna degli elaborati.
2. registro dei permessi brevi.
3.
sistema di rilevazione informatizzata della presa di
servizio dei docenti.
4. registro delle circolari (della cui pubblicità fa comunque fede l'affissione all'albo).
I Docenti interessati, dovranno, insieme al personale Assistente Tecnico, firmare gli appositi registri dei laboratori, di cui sono materialmente responsabili, anche dal punto di vista patrimoniale. Di volta in volta su tali registri verranno annotate tutte le operazioni inerenti l'uso dei laboratori nonché le eventuali anomalie riscontrate. Ogni docente avrà cura di consegnare alla classe gli elaborati, revisionati e valutati, entro quindici giorni dalla effettuazione delle prove e all'Ufficio di Presidenza, con le modalità che verranno da esso pubblicizzate ad ogni inizio di anno scolastico entro i successivi cinque giorni. Ai sensi della legge 241/90 chiunque abbia un interesse legittimo e soggettivo, anche non finalizzato ad un ricorso, ha titolo e diritto di esaminare le prove e le relative valutazioni; a tal fine però i Docenti non rilasceranno mai agli allievi gli elaborati originali, bensì loro copie, autenticate di proprio pugno. Ogni Docente, Allievo o Genitore potrà prendere visione degli elaborati originali, per i quali abbia un interesse legittimo, nell'Ufficio di Presidenza.
Il docente potrà prendere visione dei giudizi e dei profili dei singoli allievi nell'Ufficio di Presidenza. Il Docente non consiglierà mai l'acquisto di libri di testo diversi da quelli in adozione. I Docenti che avessero esigenze, per lo svolgimento della didattica, di fotocopie di testi diversi da quelli in adozione, dovranno far pervenire all'Ufficio di Presidenza una motivata domanda ed esserne preventivamente autorizzati.
Ogni Docente predisporrà tempestivamente ad inizio anno scolastico la propria programmazione didattica attivando con gli studenti, in piena trasparenza, un dialogo costruttivo sulla definizione degli obiettivi, e dei criteri di valutazione; al termine della attività didattica sottoporrà alla firma della classe il consuntivo delle attività stesse, in termini di blocchi tematici affrontati e di quanto altro sia utile per l'allievo nel caso debba o voglia continuare il suo iter scolastico in altra istituzione.
Ciascun docente si atterrà scrupolosamente alla programmazione presentata e concordata nell'ambito del Consiglio di Classe adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete formative; procederà a frequenti verifiche del lavoro svolto in classe in relazione agli obiettivi prefissati e comunque in numero non inferiore a quello determinato dal Collegio dei Docenti nel POF; con disponibilità e spirito di collaborazione, si adopererà, previo impegno alla reciprocità, per consentire le verifiche scritte in classe; si adopererà perché l'immagine esterna dell'Istituto sia corrispondente all'impegno quotidianamente profuso dall'intera comunità scolastica; avrà cura di non impartire lezioni private ad allievi della propria scuola e di informare il Dirigente Scolastico delle lezioni private eventualmente impartite, così come disposto dal T.U. delle leggi e disposizioni sulla scuola; avrà cura di non indicare ai genitori o a parenti degli allievi nominativi di docenti cui avviare per le ripetizioni alunni in difficoltà, mentre invece incoraggerà l'utilizzo degli Interventi Didattici Educativi Integrativi allo scopo attivati dall'Istituto. Nel rispetto del codice di disciplina dei dipendenti civili dello Stato, ogni Docente avrà cura di non accettare, qualunque sia il motivo, doni individuali da parte degli allievi e delle loro famiglie.
Art.
19
P.O.F..
e deliberazioni degli Organi Collegiali
Compito di ogni Docente sarà quello di cooperare al buon andamento dell'Istituto seguendo le indicazioni dell'Ufficio di Presidenza, collaborando alla realizzazione dei Deliberati collegiali, adoperandosi per la realizzazione del Progetto educativo dell'Istituto. Ciascun Docente collaborerà con i colleghi impegnati nella realizzazione di particolari progetti ovvero con coloro che sono impegnati nei vari dipartimenti, a seconda dell'organizzazione interna che il Collegio avrà determinato. I Docenti sono tenuti ad assolvere l'obbligo dell'aggiornamento nei termini previsti dal vigente CCNL. L'anno scolastico è suddiviso, di norma, in tre trimestri: la delibera sulla suddivisione dell'anno, adeguatamente motivata deve essere reiterata dal Collegio dei Docenti nella sua prima seduta annuale, ai sensi dell'art. 7 comma c) del D.Lg.vo 297 del 16 Aprile 1994.
Le verifiche scritte devono essere congrue al numero determinato nel P.O.F. e le fascette di raccolta dovranno essere compilate in ogni loro parte. Le verifiche orali dovranno essere sistematiche ed in numero congruo alla verifica degli obiettivi. Ai docenti è data facoltà di chiedere la giornata libera infrasettimanale in fase di predisposizione dell'orario, indicando su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tecnico i Desiderata, con le relative motivazioni: l'assegnazione sarà effettuata tenuto conto delle primarie esigenze di servizio dell'Istituto. Il modulo richiesto va presentato al Dirigente Scolastico.
Art.
20
Rapporti
Scuola - Famiglia
I Docenti curano i rapporti con i genitori degli allievi delle proprie classi (art. 395 del D. Leg.vo n.297 del 16 Aprile 1994) secondo le modalità e i criteri proposti dal Collegio dei Docenti e definiti dal Consiglio d'Istituto, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'Istituto ed in modo da garantire la concreta e reale accessibilità al servizio.
Il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte degli Organi Collegiali, predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti. Gli incontri generali Scuola - Famiglie vengono programmati per quanto riguarda il numero e le date di effettuazione dal Collegio dei Docenti nella sua prima seduta di Programmazione, non potranno tuttavia mai essere in numero inferiore a uno per trimestre.
I rapporti con le famiglie, per quanto si riferisce al rapporto singolo docente - genitori, disciplinato come al comma 2 del presente articolo, si svolge in un'ora alla settimana fissata nell'ambito dell'orario di servizio dei Docenti, in modo da favorire la concentrazione di quanti più docenti possibile nello stesso giorno della settimana per la stessa classe, così da limitare il disagio dei genitori, in particolare di quelli aventi lavoro dipendente. I Docenti sono tenuti ad avvisare tempestivamente, tramite il Presidente delegato del Consiglio di Classe e l'Ufficio della Segreteria Didattica, le famiglie in caso di scarso rendimento e profitto degli allievi, al fine di ricercare insieme le più opportune soluzioni mirate ad un recupero anche individualizzato.
Art.
21
Criteri generali per
l’assegnazione dei docenti alle classi
I criteri di assegnazione dei docenti alle classi sono i seguenti:
a) principio della rotazione assicurando al maggior numero di studenti la fruizione di particolari competenze, specializzazioni ed esperienze professionali dei docenti;
b) garanzia della continuità didattica;
c) mobilità volontaria a domanda; in caso di più domande, si da precedenza a:
1) anzianità di servizio in Istituto;
2) anzianità di servizio nella sede;
3) anzianità di servizio nella classe di concorso;
4) anzianità di servizio nella scuola;
5) scambio consensuale con altro docente.
Art.
22
Criteri
generali per la programmazione educativa
La programmazione
educativa sarà elaborata sulla base dei seguenti principi generali:
Trasparenza
Tanto il POF quanto le programmazioni di classe ed i programmi realizzati saranno pubblicati all’albo e sul sito web dell’istituto ”www.liceoreginamargheritasalerno.it “
Condivisione
e accoglienza
Nella elaborazione o revisione dei documenti dell’istituto saranno coinvolti rappresentanze degli studenti e delle famiglie. All’inizio dell’anno le famiglie riceveranno dal Dirigente con i saluti dell’Istituto, una comunicazione riguardante il calendario dell’anno scolastico, gli incontri scuola-famiglie, una sintesi del regolamento d’istituto ed i criteri di valutazione.
Recupero
e potenziamento
Nell’arco dell’anno saranno attivati I.D.E.I. (interventi didattici educativi ed integrativi) secondo modalità e tempi indicati dal Collegio dei Docenti.
Integrazione
L’Offerta Formativa sarà integrata valorizzando le occasioni formative del territorio utilizzando gli strumenti delle convenzioni, dei partneriati, dei protocolli di intesa ed A.T.I. (associazioni temporanee d’impresa) realizzando tirocini, alternanza scuola-lavoro, visite e viaggi di istruzione, scambi culturali, e attività comprese nel Piano Operativo Nazionale (PON)
Orientamento
Ai fini dell’orientamento in entrata saranno visitate e ricevute scolaresche del primo ciclo.
Per l’orientamento in uscita, oltre alla formazione di studenti capaci di scegliere, saranno realizzate visite ai luoghi di formazione post secondaria e di lavoro.
Flessibilità
La flessibilità riguarderà la riformulazione dell’orario delle lezioni in occasione di impegni particolari dei docenti o delle classi e gli aggiustamenti dell’orario di inizio e fine lezioni per aderire a particolari esigenze degli studenti pendolari.
Certificazione
dei crediti e delle competenze
Saranno certificate le competenze degli studenti sulla base delle indicazioni e valutazioni dei rispettivi Consigli di classe.
Lotta
all’assenteismo.
Per ridurre l’assenteismo, si insisterà sul valore della formazione e saranno richieste sempre adeguate giustifiche informando telefonicamente e per iscritto le famiglie.
Valutazione
Nel processo di apprendimento e di valutazione saranno coinvolti gli studenti e saranno informate frequentemente le famiglie con precisi documenti valutativi.
Autovalutazione
e valutazione POF
Nella valutazione del POF saranno coinvolte tutte le componenti dell’Istituto.
TITOLO
III
DIRITTI
E DOVERI DEGLI STUDENTI
Art.
23
Assemblee
di classe
Le assemblee di classe
devono essere richieste almeno quattro giorni prima della data prescelta, non
interessare sempre le stesse ore e gli stessi giorni, indicare gli argomenti
dell'ordine del giorno; le richieste sono firmate dai rappresentanti di classe e
autorizzate dal Dirigente Scolastico. Della seduta sarà redatto un verbale a
cura dei rappresentanti di classe.
L'assenza di dibattito durante l'assemblea è da considerarsi mancanza
disciplinare nonché carenza educativa e formativa.
Art
24
Assemblee
di Istituto
Le assemblee di Istituto vanno richieste almeno sette giorni prima della
data prescelta, con l'indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno e non
devono interessare sempre gli stessi giorni. La richiesta va sottoscritta dai
rappresentanti di Istituto e si intende accolta solo dopo l'approvazione scritta
del Dirigente Scolastico. Della seduta va redatto un verbale, a cura del
presidente e segretario eletti dall'assemblea, su un apposito modello.
Nel caso in cui
l’assemblea ed il relativo dibattito non utilizzino l’intera giornata, il
tempo in esubero sarà dedicato alle normali lezioni.
Art.
25
Comitato
studentesco
Il comitato studentesco è costituito dai rappresentanti di classe ed è
convocato in prima seduta dal D.S. entro i 15 giorni successivi alle elezioni.
Le riunioni si svolgono in orario extra-curriculare. li studenti, a loro
discrezione ed in accordo con il D.S. possono richiedere la riunione del
Comitato in orario curriculare per un massimo di due ore per ciascun mese di
scuola. E' fatta salva la discrezionalità del D.S. di convocare il Comitato di
sua iniziativa in orario extra-curriculare
o curriculare per fornire informazioni e chiarificazioni su atti e fatti
rilevanti, per raccogliere istanze delle classi e per sottoporre a parere non
vincolante del Comitato proposte di innovazione su aspetti qualificanti il
Regolamento.
La richiesta di convocazione va presentata alla Presidenza con
almeno 5 giorni di preavviso e deve contenere un preciso o.d.g.. Il Comitato ha
potere di proposta nei confronti del Consiglio di Istituto e del D.S. e potrà
invitare, alle riunioni per la discussione dei punti all'O.d.G. il D.S. o
docenti dal medesimo delegati.
Art.
26
Esercizio
del diritto di associazione all'interno della scuola
Ordinariamente la scuola è aperta giornalmente fino alle ore 19.00. Il
Sabato è chiusa alle ore 14.00. In orario pomeridiano si possono svolgere
attività varie (corsi di recupero e integrativi, iniziative culturali,
parascolastiche e sportive di vario genere, riunioni di Organi Collegiali e dei
Comitati dei genitori e degli studenti, ecc.). Dette attività possono
utilizzare i locali più idonei (aula magna, aule, laboratori e aule speciali,
biblioteca, palestre). Per quanto riguarda le attività extra-curriculari è
necessario presentare richiesta con congruo anticipo, rispettando la
compatibilità con altre attività programmate e tenendo in considerazione i
problemi inerenti la vigilanza (orario del personale A.T.A.).
E’, comunque, il D.S., nel suo potere discrezionale, a valutare la
possibilità di autorizzare o meno le suddette attività.
Art.
27
Doveri
di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza
Gli allievi, i docenti ed il personale adegueranno il comportamento a
criteri di reciproca collaborazione, costruttiva e finalizzata al raggiungimento
degli obiettivi culturali e educativi.
Sono considerate mancanze disciplinari e di formazione culturale:
la negligenza nello studio, l'eccesso di superficialità nell'impostazione
metodologica, l'adozione di linguaggio volgare, l'assenteismo ingiustificato, il
ricorso frequente al ritardo ed all'uscita anticipata, il ricorso alle assemblee
di classe senza lo sviluppo del dibattito. Particolare gravità rappresenta
l'atteggiamento irriguardoso verso
il D.S., il personale docente e non docente.
Art.
28
Inizio
Lezioni
L'ingresso è
fissato nell'arco orario tra le 8.00 e le 8.10. Alle ore 8.15 il portone viene
chiuso. I sigg. docenti, tenuti a trovarsi in classe alle ore 8.10, cureranno
che le lezioni abbiano inizio effettivo alle ore 8.15, segnalando ai
coordinatori di classe, e, se necessario, al D.S. ogni eventuale difficoltà e
anomalia. Ogni mattina, prima dell'ingresso degli alunni, i collaboratori
scolastici verificheranno che nei locali loro assegnati sia tutto in regola.
Art.
29
Ritardi
degli Alunni
Gli alunni ritardatari possono essere ammessi dal D.S. o da un suo
delegato, solo per giustificati, gravi e comprovati
motivi. Può essere richiesta giustifica firmata dal genitore (sul
libretto delle assenze) per il giorno seguente; in caso di recidività,
l’alunno deve essere accompagnato dal genitore o di chi ne fa le veci.
L'ammissione in classe può essere concessa solo a partire dall'inizio dell'ora
successiva se il ritardo è eccessivo o se il docente di classe ha già iniziato
la lezione. I ritardi vengono annotati, con indicazione dell’orario, sul
diario di classe. Gli alunni pendolari, raggruppati in apposito elenco, dopo tre
ritardi, devono essere giustificati con attestato rilasciato dall'ente di
trasporto; in mancanza devono essere accompagnati dai genitori.
Per tutti gli alunni, dopo cinque ritardi, il coordinatore di classe o
direttamente
Art.
30
Uscite
Anticipate
Eventuali uscite in anticipo sono autorizzate dal D.S. o da un suo
collaboratore solo per motivi validi e documentati e su richiesta personale dei
genitori. L’uscita anticipata degli alunni
è consentita solo in compagnia di proprio genitore o di chi ne fa le veci. Le
uscite dovranno essere effettuate al cambio dell’ora ed in un anno non possono
superare il numero di tre.
Art.
31
Assenze
Alunni
Le assenze devono essere giustificate con apposito libretto e registrate
quotidianamente sul giornale di classe dal docente della prima ora. Il rinvio
della giustifica al giorno successivo andrà annotato con evidenza sullo stesso
giornale di classe. Il rinvio reiterato comporterà l'ammonimento scritto e la
giustificazione personale da parte di un genitore. La firma della giustifica
deve corrispondere ad una di quelle riportate sul frontespizio del libretto. Per
le assenze superiori a 5 giorni occorre il certificato medico rilasciato da
struttura pubblica ospedaliera o dal medico curante. Il coordinatore di classe
di propria iniziativa ovvero, su segnalazione di qualsiasi altro docente della
classe, comunica ai genitori casi di assenze ripetute e comunque sospette, nel
rispetto delle indicazioni impartite dal D.S. con l’atto di nomina a
coordinatore. Le assenze troppo numerose, salvo i casi di comprovata necessità,
hanno incidenza sulle valutazioni complessive ed analitiche di profitto.
Art.
32
Abbigliamento
degli alunni
Gli alunni dovranno indossare un abbigliamento consono alla tipologia
dell’Istituto, che esige compostezza nel comportamento e nel vestiario.
L’inosservanza della presente disposizione comporta il richiamo verbale e nei
casi più gravi l’informativa alle famiglia con contestuale convocazione dei
genitori.
Art.
33
Utilizzo
servizi igienici
L'uscita dalle classi, per recarsi nei locali igienici, è consentita a
partire dalle ore 10.00. Gli alunni, categoricamente, non possono recarsi nei
bagni in numero superiore ad uno per volta e solo con il permesso del docente.
Il docente in servizio nella classe curerà attentamente tale disposizione,
rispondendo personalmente, unitamente agli alunni inadempienti, al D.S. in caso
di inosservanza della medesima.
Art.
34
Permesso
di uscita dalle aule
Gli alunni possono recarsi in presidenza, previa autorizzazione del
docente dell'ora, che accerta serietà ed urgenza della richiesta. E’ fatto
espresso divieto per gli alunni, anche se rappresentanti di classe o di
Istituto, di entrare in aule diverse dalle proprie per le classi; ciò sarà
possibile solo se espressamente autorizzati dalla Presidenza.
Gli allievi possono recarsi in Segreteria, rispettando l’orario di
ricevimento dalle 10,00 alle 12,00 nei giorni dispari della settimana.
Art.
35
Divieto
di fumo
Ai sensi della
legislazione vigente, è categoricamente vietato fumare in tutti i locali
dell'istituto. L’inosservanza di tale divieto costituisce non solo violazione
di legge, con contestuale irrogazione della sanzione prevista, ma integra altresì
un illecito disciplinare scolastico con consequenziale applicazione della
relativa sanzione.
Art.
36
Tutela e rispetto delle aule e degli
arredi
E' severamente
vietato imbrattare le pareti delle aule o dei corridoi, i pianali dei banchi e
delle sedie; ogni giorno gli allievi lasciano puliti i banchi ricordando che non
è compito del personale addetto alle pulizie provvedere a riparare l’uso
scorretto degli arredi.
Gli alunni e le classi
che si comporteranno con scarso senso civico e arrecheranno danni saranno tenuti
a risarcire il danno oltre che, chiaramente, puniti sul piano disciplinare.
Art.
37
Sottrazione
oggetti
La scuola non assume alcuna responsabilità degli oggetti (di ogni genere
e tipo) da chiunque lasciati incustoditi.
Art.
38
Rispetto
norme di sicurezza
Gli alunni sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza, comunicate dai
docenti coordinatori, di cui al piano di prevenzione rischi previsto dal
Decreto. Leg.vo n. 626 / 94. Tutti sono tenuti a rispettare le norme di
sicurezza stabilite e pubblicizzate all’interno dell’Istituto. In caso di
calamità, infatti, un corretto funzionamento del Piano garantisce la riduzione
al minimo delle conseguenze spiacevoli per le persone.
Art.
39
Alunni
diversamente abili
L’Istituto prevede, per gli alunni diversamente abili, particolari
criteri di formazione delle classi improntati al rispetto delle norme che
disciplinano la materia e al rispetto degli stessi alunni diversamente abili
favorendo, nel miglior modo possibile, il loro inserimento nella comunità
scolastica di cui sono parte integrante.
TITOLO
IV
SANZIONI
DISCIPLINARI
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Pertanto la responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e
non lesiva dell'altrui personalità.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e
ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio
della riparazione del
danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della
gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo
studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore
della comunità scolastica.
Art. 40
Mancanze disciplinari
a)
Lieve mancanza ai doveri scolastici: ammonizione verbale.
b)
Comportamento contrario ai doveri
scolastici, quali disturbo della lezione, uscita dalla classe non autorizzata,
utilizzo del telefonino nei locali scolastici e simili: ammonizione scritta.
c)
Uso non corretto delle strutture e
dei sussidi didattici, assenza di massa, comportamenti reiterati e continuati di
cui al comma precedente: ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia.
d)
In caso di danni provocati, a seguito di comportamenti non corretti, a
suppellettili, sussidi didattici, strutture, l'alunno o la famiglia dello stesso
dovranno provvedere alle riparazioni o all'indennizzo del danno stesso. In caso
di inosservanza, per il risarcimento dei danni subiti, l’Istituzione
scolastica adirà le vie legali. In
caso di imbrattamento di banchi, sedie, muri, etc., l'alunno avrà la possibilità
di intervenire direttamente a ripristinarne l'agibilità o curerà, a proprie
spese, che altri vi provvedano: ammonizione scritta con eventuale riparazione od
indennizzo del danno subito.
e)
Per "grave" mancanza ai
doveri scolastici, mancata giustifica delle assenze, disturbo alle lezioni, etc.),
uso reiterato del telefonino nei locali della scuola, fatti che turbino il
regolare andamento della scuola, offese ad altre componenti scolastiche
(Dirigente scolastico, docenti, personale A.T.A., genitori, alunni):
allontanamento dalle lezioni da
f)
Utilizzo del telefonino per filmare
o registrare immagini o conversazioni relative a compagni di classe, docenti o
altre componenti scolastiche: allontanamento dalle lezioni per un periodo non
superiore a 15 giorni. (E’ fatta
salva ogni azione giudiziaria intrapresa dalle persone oggetto di
videofonoregistrazione).
g)
Gravi atti di bullismo verso alunni
della scuola e gravi atti di sopraffazione o violenza verso altre componenti
scolastiche che possano determinare anche lesioni, salvo, in quest'ultimo caso,
le responsabilità civili e penali del soggetto: allontanamento dalle lezioni
superiore a 15 giorni.
Art.
41
Sanzioni
disciplinari
Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate alla gravità stessa delle mancanze. La definizione dei giorni di sospensione dipende, ovviamente, dalla gravità e dalla tipologia della inosservanza e da eventuali recidive.
1) Le sanzioni indicate alle precedenti lettere a e b sono di competenza del docente della classe.
2) Le sanzioni previste alla precedente lettera c sono di competenza del coordinatore di classe.
3) Le sanzioni indicate nella precedente lettera d ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Dirigente scolastico fino a 5 giorni; il Consiglio di classe è competente per sospensioni fino a 14 giorni.
4) Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso degli studi sono adottate dal Consiglio d’Istituto.
5) Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi non superiori ai quindici giorni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
6) Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
7) Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile,
nella comunità scolastica.
8) L'allontanamento
dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando
siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona
umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga
al limite generale previsto dal comma 3, la durata dell'allontanamento è
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di
pericolo.
9)
Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una
particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non
siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello
studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita
dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio
finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o,
nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno
scolastico.
10) Nei casi in cui l'autorità
giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità
scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche nel
corso dello stesso anno scolastico, ad altra scuola.
11) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 42
Impugnazione provvedimenti disciplinari
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, al Comitato di garanzia interno alla scuola, composto da un docente interno designato dal Consiglio d’Istituto, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante eletto dai genitori e presieduto dal Dirigente scolastico. Tale organo inoltre decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse sui conflitti che possono sorgere all’interno della Scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
Il Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, previo parere vincolante dell’organo di garanzia regionale, decide in via definitiva in merito ai reclami proposti dagli studenti contro le violazioni del presente regolamento.
Art. 43
Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola
Contestualmente all’iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie.
Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche si porranno in essere le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti per la presentazione e la condivisione dello Statuto degli studenti, del piano dell’offerta formativa (P.O.N) e del patto di corresponsabilità.
TITOLO V
VIAGGI DI ISTRUZIONE
Art.
44
Fattibilità
visite d’istruzione
I viaggi, le visite d’istruzione, gli scambi culturali, gli stage di tirocinio e di lavoro, e le altre attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche sono programmati dai Consigli di classe integrando le attività curriculari delle singole discipline con il dichiarato obiettivo di promuovere il successo formativo dello studente.
Le delibere del Consiglio di Classe relative alle attività di cui al comma precedente esplicitano:
- Gli obiettivi didattico educativi.
- Il programma dettagliato.
- La programmazione delle singole discipline e quella del consiglio di classe.
- Gli studenti partecipanti.
- I docenti accompagnatori.
Per la realizzazione di tali attività vengono adottate le necessarie forme di flessibilità.
Le condizioni necessarie alla attuazione dei Viaggi di Istruzione sono:
- Impegno di disponibilità sottoscritto dai Docenti accompagnatori.
- Impegno alla partecipazione di almeno il 50% + uno degli Studenti della Classe.
- Versamento delle quote di partecipazione nei termini stabiliti.
- Eventuali rimborsi per rinunce saranno concessi secondo la vigente normativa in materia.
TITOLO VI
UTILIZZO PALESTRE E LABORATORI
Art.
45
Funzionamento dei laboratori
scientifici, informatici, multimediali e delle palestre
Il funzionamento dei laboratori scientifici e laboratori informatici e
multimediali è regolato dal Consiglio di Istituto in modo da facilitarne
l'uso da parte degli studenti anche in spazi temporali extrascolastici, per
studi e ricerche, con l'assistenza di almeno un docente o un Assistente Tecnico.
Saranno osservate tutte le disposizioni ministeriali in materia di sicurezza e
le procedure prestabilite per ciascun laboratorio dal Responsabile della
Sicurezza. Il Dirigente Scolastico può, su designazione del Collegio dei
docenti, affidare a docenti le funzioni di direttore della biblioteca, della
palestra, dei laboratori scientifici e dei laboratori informatici e
multimediali, tenuto conto peraltro degli impegni dei docenti stessi connessi
alla loro partecipazione agli O.O.C.C. della scuola. Il funzionamento delle
palestre è disciplinato, per quanto di competenza, dal Consiglio di Istituto in
modo da assicurarne la disponibilità a rotazione a tutte le classi della
scuola.
Gli alunni in palestra seguiranno le direttive dei docenti, che
valuteranno preventivamente, sulla base degli spazi a disposizione, della loro
tipologia e condizione, quali attività potere svolgere. I sigg. docenti
valuteranno, caso per caso, la possibilità di strategie educative alternative
per quegli alunni che esibiscono documentazione medica con richiesta di
esenzione parziale o totale delle attività motorie. I docenti sono
responsabili, in concorso con gli alunni, di danni arrecati alle attrezzature
della palestra, qualora venga dimostrata negligenza nel controllo delle classi.
Art.
46
I
docenti responsabili
- Prendono in consegna il Laboratorio con tutte le apparecchiature, strumenti e materiale.
- Curano il rispetto del Regolamento in funzione della specificità del Laboratorio di competenza.
- Concedono nulla osta allo spostamento, motivato, di materiale, attrezzature … ecc. dal laboratorio di cui sono responsabili
- Curano il divieto assoluto dell’uso improprio delle apparecchiature e strumenti di Laboratorio.
- Curano il piano acquisti, anche raccogliendo istanze ed esigenze degli altri Docenti
- Effettuano, con l’Assistente Tecnico, il collaudo degli acquisti pertinenti al Laboratorio
- Si fanno parte diligente per la custodia e la sicurezza dei locali
Art.
47
Gli
assistenti tecnici
- Preparano i materiali necessari per le esercitazioni, garantiscono l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle esercitazioni; la manutenzione ordinaria e l’eventuale riparazione di macchine, apparecchiature e attrezzature in dotazione ai laboratori.
- Segnalano al Responsabile del Laboratorio eventuali anomalie annotando su un apposito registro gli eventuali problemi riscontrati svolta e gli eventuali interventi di manutenzione delle attrezzature.
- Curano la documentazione sul registro la classe presente alle esercitazioni, il docente accompagnatore e l’attività svolta.
- Custodiscono le chiavi degli arredi e delle apparecchiature e pertanto garantiscono la piena fruibilità del Laboratorio di competenza
- Provvedono, per quanto possibile, alla rapida soluzione di problemi derivanti dai guasti…ecc.. a loro segnalati
- Constatata l’impossibilità di intervenire personalmente provvedono al ritiro degli strumenti e alla “chiusura” delle apparecchiature non più utilizzabili e provvedono all’immediato inoltro di richiesta di intervento esterno.
- Allegando sintetica nota esplicativa, trasmettono con urgenza alla Presidenza la notifica del danno ricevuta dal Docente
- Collaborano con il Docente per la riconsegna del materiale utilizzato per l’attività.
- Mantengono aggiornato un elenco, disponibile presso il Laboratorio, del materiale di consumo o comunque direttamente impiegabile per le attività
- Provvedono, con il Docente Responsabile, al collaudo del materiale acquistato
- Garantiscono la corretta manutenzione del Laboratorio segnalando tempestivamente eventuali impedimenti
- Durante le attività didattiche, collaborano con i Docenti per il corretto utilizzo delle attrezzature e degli strumenti.
Art.
48
Gli
studenti
- Gli studenti possono accedere al Laboratorio solo se accompagnati dal Docente
- Ogni allievo è personalmente responsabile del proprio “posto di lavoro”
- All’inizio della lezione/attività ogni allievo ha il compito di verificare la presenza di danni, manomissioni ..ecc.. del proprio “posto di lavoro”
- Ogni allievo deve segnalare al Docente eventuali danni, manomissioni, ..ecc.. nel momento stesso in cui ne ha conoscenza
- E’ assolutamente vietato l’uso improprio delle apparecchiature e strumenti di Laboratorio ( uso personale, attività esulante dalle indicazioni didattiche del docente).
- E’ assolutamente vietato utilizzare il “posto di lavoro” di altri senza espressa, esplicita autorizzazione del Docente.
- Ogni Allievo è personalmente responsabile di eventuali guasti o danni causati per incuria, negligenza, mancato rispetto delle consegne, uso improprio di strumenti e apparecchiature.
- Ogni Allievo al termine della lezione collabora con il Docente per una ordinata riconsegna del materiale utilizzato per l’attività.
TITOLO
VII
SERVIZI
DIDATTICO-AMMINISTRATIVO
Art. 49
Orario di apertura al pubblico degli
uffici di segreteria
L'orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria viene comunicato alle famiglie e agli studenti all'inizio delle attività didattiche annualmente. Di norma l'ufficio è aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. In assenza di attività didattiche e di esigenza di servizio, l’intero Istituto rimane chiuso. Il servizio non prestato è considerato in conto ferie oppure reso in orario straordinario.
La richiesta di certificazione da esibire con apposita modulistica viene soddisfatta in tempi brevi e comunque esplicitati al momento dell'inoltro della richiesta coerentemente con il contenuto della pratica. Ogni richiesta di nullaosta per trasferimento di iscrizione ad altra scuola deve essere prima autorizzata dal D.S. a seguito di un diretto colloquio, alla presenza anche del coordinatore della classe frequentata dal richiedente.
La richiesta di accesso ai documenti è soddisfatta secondo le procedure previste della Legge 241 / 90. Inoltre la scuola mette a disposizione dell’utenza e del personale il documento programmatico sulla sicurezza della privacy così come previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
In particolare si forniscono informazioni riguardanti
- L’elenco dei trattamenti dei dati
- La distribuzione dei compiti e delle responsabilità con i nominativi di coloro che sono deputati al trattamento dei dati
- L’analisi dei rischi che incombono sui dati e le relative misure per garantire la loro sicurezza sia come protezione che come integrità
- L’individuazione dei criteri adottati per la separazione di dati idonei che la legge definisce “dati sensibili e giudiziari” dagli altri dati personali
TITOLO VIII
PERSONALE ATA
Art.
50
Mansioni
personale A.T.A.
Nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dal contratto di lavoro, ciascuno dei membri del personale ATA cura il regolare e accurato svolgimento delle proprie mansioni.
- Il personale ausiliario è tenuto al massimo riguardo verso le altre persone della scuola e verso il pubblico, alla riservatezza e alla puntualità.
- Esso disimpegna il servizio di vigilanza sui locali della scuola, in particolare controlla l’ingresso e l’uscita delle persone, curando che non entrino estranei o non si allontanino arbitrariamente gli alunni. Ha l’obbligo di avvertire il Dirigente Scolastico o il suo delegato di eventuali inconvenienti o incidenti che si verifichino all’interno o nei pressi dell’Istituto.
- Esso può essere adibito a mansioni di guardiana e custodia dei locali, nel rispetto degli orari e degli obblighi di servizio, assicurando in ogni caso l’apertura e la chiusura dei locali stessi.
- In casi di particolare necessità, vigila sugli alunni temporaneamente affidati alla sua sorveglianza.
Ulteriori attribuzioni di compiti e funzioni del personale ATA viene
effettuata dal Dirigente scolastico secondo le modalità, i criteri ed i
compensi definiti dal contratto d’Istituto nell’ambito del piano delle
attività.
TITOLO
IX
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Art. 5I
Decreto Legislativo 196/2003
Secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti, rispetto al trattamento di dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le attività dì istruzione, educative e formative stabilite dal Piano dell'Offerta Formativa, deve acquisire o già detiene dati personali di ogni componente della Comunità scolastica, inclusi quei dati che il D.lgs 196/2003 definisce "dati sensibili e giudiziari".
Ai sensi del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305 del 7
dicembre 2006 che ha individuato i dati sensibili e giudiziari che le
amministrazioni scolastiche sono autorizzate a trattare, indicando anche le
operazioni ordinarie che i diversi titolari devono necessariamente
svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate
per legge per le esigenze di gestione sopra indicate.
Possono essere oggetto di trattamento le seguenti
categorie di dati sensibili e giudiziari:
a) nelle attività
propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico:
- dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;
- dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento.
- dati relativi allo stato di salute, per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi.
- dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione (i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati).
b) nell'espletamento
dell'attività educativa, didattica, formativa e di valutazione:
- dati relativi alle origini razziali ed etniche per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;
- dati relativi alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso; dati relativi allo stato di salute, per assicurare l'erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno agli alunni disabili, dell'insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione;
- dati relativi alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli studenti e dei genitori.
c) nella gestione
del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni:
- dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali.
d) il trattamento
dati personali avrà le seguenti finalità:
- adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa.
- partecipazione degli alunni alle attività organizzate in attuazione del Piano dell'Offerta Formativa.
- tutela dei diritti in sede giudiziaria.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti anche in applicazione dell'Art. 2 del DPR n. 249/1998; I dati personali verranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le modalità e le cautele previste dal predetto D.lgs e conservati per il tempo necessario all'espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità.
Saranno adottate dalla scuola le misure adeguate per la sicurezza dei dati personali previste dal Decreto legislativo.
TITOLO
X
ATTIVITÀ
NEGOZIALE
Art.
52
Fondo
d’Istituto
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e
organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla
scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in
correlazione con il P.O.F., su delibera del consiglio d'istituto acquisendo la
delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà
tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree,
docenti ed ATA. Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del presente
articolo va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di
flessibilità, ore aggiuntive e di insegnamento, di recupero e di potenziamento.
Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi dovrà essere posta
particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse
componenti della retribuzione.
Con
il fondo vengono retribuite:
- le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento.
- il particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell'orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell'ora di lezione ed all'ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica, previste nel regolamento sull'autonomia. Per il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa d'istituto.
- le ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo. Tali attività sono parte integrante dell'offerta formativa dell'istituto, sono programmate dal collegio dei docenti in coerenza con il POF e con i processi di valutazione attivati.
- le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento.
- le prestazioni aggiuntive del personale ATA.
- i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali.
Art. 53
Servizi amministrativi – contabili
L'attività finanziaria si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale definito Piano finanziario annuale che viene predisposto dal D.S. e presentato dalla Giunta Esecutiva al C.I. entro 45 giorni del nuovo esercizio finanziario. Il Piano finanziario annuale nasce sulla base dei progetti presentati dal Collegio dei docenti in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa. Non sono previste altre forme di gestione contabile. Nel P.A. pertanto devono essere contemplate tutte le spese gestite dalla scuola. I docenti nel predisporre le schede dei progetti indicano in maniera più dettagliata possibile ogni previsione di costi che l'attuazione del progetto comporta e nelle sedi opportune durante la fase iniziale della programmazione dei Consigli di classe e dei dipartimenti disciplinari si elaborano richieste di acquisti coerenti con le prospettive progettuali.
Art.
54
Uso
dei locali da parte di terzi
I locali della scuola possono essere concessi a terzi per attività non
aventi fini di lucro, nelle ore non impegnate per le attività dell’istituto e
nel rispetto delle norme dell’Ente proprietario dell’immobile. Il titolare
della concessione assume l’onere della vigilanza, della pulizia e dei consumi
energetici.
Art.
55
Adesione
a reti di scuole e consorzi
L’istituto aderisce a tutte le forme di reti e consorzi che coinvolgano
altre scuole, agenzie, enti, università, soggetti pubblici e privati,
attraverso protocolli di intesa, convenzioni, accordi, ATI (Associazioni
temporanee di impresa) ecc., purché
le attività oggetto delle reti e dei consorzi siano coerenti con le finalità
dell’istituto e non lo impegnino economicamente.
Art.
56
Contratti
di prestazione d’opera
Il dirigente è autorizzato a sottoscrivere contratti per prestazioni
d’opera con esperti per particolari attività o insegnamenti richiesti dalle
finalità dell’Istituto e dai progetti previsti nel P.O.F., previo bando di
concorso.
Art.
57
Norma
di salvaguardia
Per ogni aspetto relativo alla vita della comunità scolastica in
oggetto, non regolato espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla
normativa vigente.
Art.
58
Norme
finali e modifiche al regolamento
Il presente
regolamento può essere modificato, previa consultazione degli studenti, in
qualsiasi momento dell'anno da parte del Consiglio di Istituto.
Approvato dal
Consiglio d’Istituto il giorno 06/12/2007
IL PRESIDENTE
IL
SEGRETARIO
Dott. Roberto Sorrentino Prof. Cristofaro Luciano
INDICE GENERALE
TITOLO I
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
COLLEGIALI
|
Art. 1 |
Disposizioni generali sul funzionamento degli O.O:C.C |
Pag. 2 |
|
Art. 2 |
Programmazione delle attività degli Organi Collegiali |
Pag. 2 |
|
Art.3 |
Svolgimento coordinato delle attività degli Organi Collegiali |
Pag.2 |
|
Art.4 |
Elezioni contemporanee di organi di durata annuale |
Pag.2 |
|
Art.5 |
Convocazione del Consiglio di Classe |
Pag.3 |
|
Art.6 |
Programmazione e coordinamento delle attività del Consiglio di Classe |
Pag.3 |
|
Art.7 |
Convocazione del Collegio dei Docenti |
Pag.3 |
|
Art.8 |
Programmazione e coordinamento dell’attività del Collegio dei docenti |
Pag.3 |
|
Art.9 |
Prima convocazione del Consiglio di Istituto |
Pag.3 |
|
Art.10 |
Elezioni del Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Istituto |
Pag.3 |
|
Art.11 |
Convocazione del Consiglio di Istituto |
Pag.3 |
|
Art.12 |
Relazione annuale |
Pag.4 |
|
Art.13 |
Pubblicità degli atti |
Pag.4 |
|
Art.14 |
Convocazione del Comitato per la valutazione dei docenti |
Pag.4 |
|
Art.15 |
Assemblee e comitato dei Genitori |
Pag.4 |
TITOLO II
ATTIVITA’ DEI DOCENTI
|
Art.16 |
Norme di servizio |
Pag.5 |
|
Art.17 |
Obbligo di vigilanza alunni |
Pag.5 |
|
Art.18 |
Oneri dei docenti |
Pag.5 |
|
Art.19 |
P.O.F.. e deliberazioni degli Organi Collegiali |
Pag.6 |
|
Art.20 |
Rapporti Scuola-Famiglia |
Pag.7 |
|
Art.21 |
Criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi |
Pag.7 |
|
Art.22 |
Criteri generali per la programmazione educativa |
Pag.7 |
TITOLO III
DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI
|
Art.23 |
Assemblee di classe |
Pag.8 |
|
Art.24 |
Assemblee di Istituto |
Pag.9 |
|
Art.25 |
Comitato studentesco |
Pag.9 |
|
Art.26 |
Esercizio del diritto di associazione all’interno della scuola |
Pag.9 |
|
Art.27 |
Doveri di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza |
Pag.9 |
|
Art.28 |
Inizio Lezioni |
Pag.10 |
|
Art.29 |
Ritardo degli alunni |
Pag.10 |
|
Art.30 |
Uscite Anticipate |
Pag.10 |
|
Art.31 |
Assenze alunni |
Pag.10 |
|
Art.32 |
Abbigliamento degli alunni |
Pag.11 |
|
Art.33 |
Utilizzo servizi igienici |
Pag.11 |
|
Art.34 |
Permesso di uscita dalle aule |
Pag.11 |
|
Art.35 |
Divieto di fumo |
Pag.11 |
|
Art.36 |
Tutela e rispetto delle aule e degli arredi |
Pag.11 |
|
Art.37 |
Sottrazioni oggetti |
Pag.12 |
|
Art.38 |
Rispetto norme di sicurezza |
Pag.12 |
|
Art.39 |
Alunni diversamente abili |
Pag.12 |
TITOLO IV
SANZIONI DISCIPLINARI
|
Art.40 |
Mancanze disciplinari |
Pag.12 |
|
Art.41 |
Sanzioni disciplinari |
Pag.13 |
|
Art.42 |
Impugnazione provvedimenti disciplinari |
Pag.14 |
|
Art.43 |
Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola |
Pag.14 |
TITOLO V
VIAGGI DI ISTRUZIONE
|
Art.44 |
Fattibilità visite d’istruzione |
Pag.14 |
TITOLO VI
UTILIZZO PALESTRE E LABORATORI
|
Art.45 |
Funzionamento dei laboratori scientifici e delle palestre |
Pag.15 |
|
Art.46 |
I docenti responsabili |
Pag.15 |
|
Art.47 |
Gli assistenti tecnici |
Pag.15 |
|
Art.48 |
Gli studenti |
Pag.16 |
TITOLO VII
SERVIZIO DIDATTICO-AMMINISTRATIVO
|
Art.49 |
Orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria |
Pag.16 |
TITOLO VIII
PERSONALE A.T.A.
|
Art. 50 |
Mansioni personale A.T.A. |
Pag.17 |
TITOLO IX
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
|
Art.51 |
Decreto legislativo 196/2003 (Legge sulla privacy) |
Pag.17 |
TITOLO X
ATTIVITA’ NEGOZIALE
|
Art.52 |
Fondo di istituto |
Pag.19 |
|
Art.53 |
Servizi amministrativi-contabili |
Pag.19 |
|
Art.54 |
Uso dei locali da parte dei terzi |
Pag.20 |
|
Art.55 |
Adesione a reti di scuole e consorzi |
Pag.20 |
|
Art.56 |
Contratti di prestazione d’opera |
Pag.20 |
|
Art.57 |
Norme di salvaguardia |
Pag.20 |
|
Art.58 |
Norme finali e modifiche al regolamento |
Pag.20 |