Regolamento di Disciplina

PRINCIPI ISPIRATORI

DPR 235 2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

- 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunita' scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalita' educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilita' ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunita' scolastica, nonche' al recupero dello studente attraverso attivita' di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunita' scolastica.

3. La responsabilita' disciplinare e' personale. Nessuno puo' essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento puo' influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso puo' essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalita'.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualita' nonche', per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravita' del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente e' sempre offerta la possibilita' di convertirle in attivita' in favore della comunita' scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunita' scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo' essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunita' scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorita' giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunita' scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo' essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignita' e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumita' delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravita' del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravita' tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunita' durante l'anno scolastico, la sanzione e' costituita dall'allontanamento dalla comunita' scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunita' scolastica di appartenenza, allo studente e' consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.».

A seconda della gravità dell’infrazione, varia la sanzione e il soggetto competente all’erogazione dell’intervento di richiamo o della sanzione, secondo quanto riportato nella tabella seguente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA

 

INFRAZIONE

INTERVENTO DI RICHIAMO/SANZIONE

SOGGETTO COMPETENTE

 

Classificazione: INADEMPIENZE- Infrazioni disciplinari di entità lieve

A) Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che sono definite ed individuate dal regolamento d’Istituto del singolo Istituto, insiem alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure

 

frequenza irregolare,
assenze ingiustificate o strategiche,
ritardi e uscite anticipate non documentati,
ritardi reiterati non giustificati al cambio d’ora o di rientro dal bagno,
atteggiamenti scomposti in aula, comportamento distratto o di disturbo durante le lezioni che non scada nella maleducazione e nella mancanza di rispetto del docente.

 

Rimprovero verbale
Esclusione dell’allievo/a da alcune attività
Affidamento di consegne speciali da rispettare
Ammonizione scritta (rapporto) sul diario di classe
Una combinazione delle predette

 

Docente
D.S. o suo delegato
Figure di Staff e/o di sistema

 

Classificazione: INADEMPIENZE REITERATE-Infrazioni disciplinari di entità media

Reiterazione dei comportamenti relativi alle infrazioni precedenti; mancato rispetto dei divieti

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’ammonizione scritta alla richiesta di colloquio, sino alla comunicazione scritta alla famiglia
Esclusione da attività scolastiche ed extrascolastiche esterne
Docente coordinatore
D.S. o suo delegato
Figure di Staff e/o di sistema

Data la funzione educativa della sanzione disciplinare  che deve rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2), sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per esempio, le attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l’attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole,la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc., possono sostituire o integrare le sanzioni in elenco.

Classificazionene: VIOLAZIONI Infrazioni disciplinari di entità grave

B) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni  ( Art. 4 - Comma 8):
Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe -  è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del D.P.R.  n. 249/98.
Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con  i suoi genitori  al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Ripetuta mancanza di rispetto dei divieti;
fatti che violino in modo non grave la correttezza dei rapporti alunni-docente o che turbino il regolare andamento delle attività della scuola (inclusi danneggiamenti lievi alle strutture, quale conseguenza non volontaria di comportamenti errati).

Dalla lettera scritta alla famiglia sino a cinque giorni di sospensione

·         Assegnazione del punteggio più basso della banda di oscillazione

·         Fino a 15 giorni di sospensione

 

Consiglio di Classe perfetto
Per l’allontanamento sino a 15 giorni: Consiglio di Classe perfetto

Data la funzione educativa della sanzione disciplinare  che deve rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2), sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per esempio, le attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l’attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole,la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc. , possono sostituire o integrare le sanzioni in elenco.

 

Classificazione: VIOLAZIONI - Infrazioni disciplinari di entità gravissima

 C) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo  superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).
Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo
.
  Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.
Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove  - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo  mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Reiterazione dei comportamenti di cui sopra;

fatti che turbino gravemente il regolare andamento della scuola e che possono configurare anche alcune tipologie di reato .
minacce, ingiurie, violenza privata, atti vandalici, reati a sfondo sessuale, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti; o che creino una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento)

Annotazione nel fascicolo personale dell’alunno
nelle ipotesi più gravi, possibilità di allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni e fino al permanere della situazione di pericolo, con esclusione dallo scrutinio e/o dall’ammissione all’esame di stato

 

Per l’annotazione sul fascicolo personale, Coordinatore insieme al DS
Per l’allontanamento oltre i 15 giorni: Consiglio d’Istituto, su parere e relazione obbligatori del CdC ma non vincolanti

 

Data la funzione educativa della sanzione disciplinare  che deve rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2), sanzioni disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per esempio, le attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l’attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole,la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc. , possono sostituire o integrare le sanzioni in elenco.

Classificazione: VIOLAZIONI - Infrazioni disciplinari di entità gravissima

D) Sanzioni che comportano l’allontanamento  dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico ( Art. 4 - comma 9bis):
L’irrogazione di tale sanzione, da  parte del Consiglio d’Istituto,  è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico;
Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Classificazione: VIOLAZIONI - Infrazioni disciplinari di entità gravissima

E)  Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)
Nei casi  più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).
E’ importante sottolineare che le  sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente  (Comma 9 ter).

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ

Le mancanze ai doveri previsti dal presente Regolamento comportano interventi di richiamo o sanzioni disciplinari che, tengono conto

della tipologia di infrazione
della gravità dei comportamenti
della recidività e/o della rilevanza delle conseguenze a cose e persone che da essi possono derivare
della situazione personale dello studente, di circostanze attenuanti ed aggravanti

La colonna centrale delle tabelle sopra riportate prevede una gradualità di sanzione,in particolare i provvedimenti sono assunti in base ai seguenti criteri:

 

  1. Tipologia
    Viene operata una distinzione fra:
  2. inadempienze, caratterizzate dal mancato ottemperamento ad obblighi o doveri di lavoro o regolamentari
    e violazioni, di gravità crescente, quali:

a)      plagio, attivo e/o passivo, nell’esecuzione di verifiche e compiti didattici; suggerimenti non autorizzati a compagni impegnati nelle prove di valutazione

b)      occultamenti di comunicazioni alle famiglie

c)      falsificazione di firme dei genitori e/o affidatari

d)     manomissione o alterazione di documenti scolastici

e)      danneggiamenti a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle disposizioni

f)       lesioni di carattere involontario per negligenza o inosservanza delle disposizioni

g)      diffusione a terzi di foto/video/audio in violazione delle norme sulla privacy

h)      offese, minacce, atti di bullismo e discriminazioni a persone o istituzioni

i)        azioni o ingiurie gravemente lesive della dignità della persona

j)        danneggiamenti volontari, furti o sottrazioni

k)      partecipazione a litigi violenti e risse

l)        aggressioni non pianificate, individuali o di gruppo

m)    aggressioni pianificate, individuali o di gruppo

  1. Gravità degli esiti
    La gravità degli esiti viene classificata secondo la seguente scala
  2. Lieve: con piccoli effetti o conseguenze, non comprendenti costi di ripristino o lesioni
    Media: con ricadute prolungate nel tempo su cose, persone o sullo svolgimento delle attività, con costi di ripristino sino ad € 300,00; disagio psicologico recuperabile con brevi periodi di cura ed attenzione; lesioni non richiedenti cure o curabili in loco, con interventi di minimo pronto soccorso
    Alta: con conseguenze durevoli o che richiedono interventi straordinari di recupero e/o costi oltre i € 300,00; disagio psicologico recuperabile con periodi di cura ed assistenza prolungati; lesioni determinanti stati particolarmente dolorosi o richiedenti interventi importanti di primo soccorso
    Altissima: con danneggiamenti a dispositivi o strutture la cui alterazione costituisce rischio grave per l’intera comunità o che richiedano interventi di ripristino superiori ad € 2000,00; grave disagio psicologico richiedente interventi specialistici; lesioni necessitanti di interventi sanitari importanti

La valutazione della gravità degli esiti tiene conto anche degli eventuali effetti potenziali, quando il comportamento dell’alunno, pur non producendo conseguenze effettive, è tuttavia in grado di determinare conseguenze rilevanti.

  1. Ricorrenza
    Classificata secondo la scala:
  2. Occasionale
    Reiterata
    Costante
  3. Elementi o circostanze attenuanti
  4. Accertate condizioni di disagio sociale
    Particolari condizioni patologiche e/o di sofferenza psicologica soggettiva
    Provocazioni, occasionali o ripetute, subite da compagni o altri soggetti
    Immediata disponibilità al riconoscimento delle proprie colpe, a scusarsi con le parti offese, a risarcire e/o acquisire comportamenti corretti
  5. Elementi o circostanze aggravanti
  6. Premeditazione
    Azioni di gruppo
    Azioni ai danni di soggetti deboli
    Azioni ai danni di soggetti diversamente abili

L’esistenza di circostanze attenuanti può comportare la conversione delle sanzioni fino a 5 giorni di sospensione in interventi di richiamo.

 

MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

  1. Il rimprovero verbale può essere disposto da ciascun operatore scolastico; interventi di livello superiore sono sempre disposti o promossi dagli insegnanti.
  2. Il docente che rileva i comportamenti non conformi, ricostruisce i fatti, ascolta le ragioni degli alunni coinvolti e valuta le eventuali responsabilità. Sulla base della predetta valutazione, a seconda dei casi:
  3. Dispone autonomamente gli interventi d richiamo che reputi più opportuni;
    Ove ritenga sussistano le condizioni per l’irrogazione di sanzioni disciplinari, sottopone i fatti all’attenzione del Coordinatore e dei colleghi del Consiglio di Classe. Nel caso che l’insegnante non faccia parte dell’organo competente cui compete irrogare la sanzione, questi redige una sintetica relazione scritta sui fatti, indirizzandola al Dirigente Scolastico, che ne informerà i docenti della classe di appartenenza dell’alunno/a. Ove questi ultimi ritengano la sussistenza delle condizioni per sanzioni più gravi di quelle comminabili dal proprio Consiglio di Classe, ne danno immediata comunicazione al Dirigente Scolastico, cui compete la decisione di convocare, in via straordinaria, il Consiglio d’Istituto per provvedimenti che contemplino l’allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni. Durante questo periodo è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
    In caso di allontanamento dalla scuola a tempo indeterminato, sarà valutata, insieme alla famiglia e agli operatori del servizio sociale, la soluzione più idonea del problema.
    Sarà cura del Consiglio d’Istituto evitare che l’applicazione della sanzione dell’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai quindici giorni non escluda automaticamente (per il superamento del numero di assenze consentite) la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. Sarà cura della famiglia dello studente tenere i rapporti con il docente coordinatore del Consiglio di classe durante il periodo di allontanamento per prepararlo al suo rientro. Nei casi più gravi, lo studente allontanato fino al termine delle lezioni, può essere escluso dallo scrutinio finale oppure non ammesso agli Esami di Stato conclusivi del corso di studi. (art. 4, co, 9bis - 9ter).
  4. Le sanzioni disciplinari sono adottate dopo aver ascoltato e aver valutato eventuali documentazioni e/o testimonianze utili per l’accertamento dei fatti. L’allontanamento dalla scuola può essere commutato, qualora ne ricorrano le condizioni, in attività alternative di riparazione del danno e/o dell’offesa arrecata. Ogni decisione che comporti l’applicazione di una sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata. Per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari si applicano le disposizioni previste dall’art. 3 L . 241/1990.
    Contro le sanzioni disciplinari di cui ai punti b) e c) è ammesso ricorso all’organo di garanzia interno alla scuola entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. Per i ricorsi di cui alle lettere b), c), si applicano le disposizioni di cui all’art. 4, commi 5 del D.L. n. 297/1994, e all’art. 5 del D.P.R. n. 235/2007. L’impugnazione non sospende l’esecutività della sanzione.
    In caso di trasferimento dell’alunno presso un altro Istituto scolastico prima della conclusione del procedimento disciplinare, questo segue il suo corso. All’atto della trasmissione del fascicolo personale dell’alunno alla nuova scuola, dovranno essere inviati anche i documenti riguardanti le sanzioni comminate, a meno che queste non contengano dati sensibili di altre persone. In questo caso si può ricorrere agli omissis.

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PARTICOLARI RELATIVI ALL’USO IMPROPRIO DI TELEFONI CELLULARI E DEI DISPOSITIVI DI RIPRESA FOTO/AUDIO/VIDEO

  1. L’uso del telefono cellulare da parte degli alunni durante lo svolgimento delle lezioni è vietato; contestualmente è vietato anche l’uso delle suonerie
  2. In deroga al comma 1), l’uso è consentito ove questo sia stato espressamente autorizzato dal docente
  3. In caso di infrazione il docente adotta i seguenti provvedimenti:
    1. Alla prima infrazione, dispone un rimprovero verbale e richiama il divieto regolamentare
    2. In caso di reiterazione, ritira il telefono cellulare e lo restituisce al termine ella giornata
    3. In caso di ulteriori reiterazioni, ritira il telefono cellulare; la restituzione viene effettuata al genitore e/o affidatario, appositamente convocato presso la scuola, unitamente alla richiesta di una maggiore collaborazione nel sollecitare l’alunno al rispetto della presente disposizione regolamentare
  4. In caso di violazione inerenti la normativa sulla tutela della privacy di cui al D.L.vo 196/2003, ossia di riprese foto/audio/video che possano ledere la dignità o la reputazione dei soggetti ripresi, nonché la diffusione a terzi di registrazioni foto/video/audio di alunni e personale della scuola, senza che questi ne siano stati previamente informati o non ne sia stato espressamente acquisito il consenso, il docente che ha rilevato l’infrazione procede nel seguente modo:
    1. Alla prima infrazione, dispone un rimprovero verbale e richiama il divieto regolamentare ed invita i genitori e/o affidatari ad informare i soggetti dei quali sono state irregolarmente diffuse le immagini
    2. In caso di reiterazione o di mancata informazione dei soggetti della irregolare diffusione di loro immagini, il docente:
    3. Procederà a relazionare i fatti al D.S., che convocherà il genitore e nel contempo, ai fini dell’applicazione degli artt. 161 e 166 del D. L.vo 196/2003, provvederà a mettere a conoscenza dei soggetti ripresi l’avvenuta violazione
      Chiederà la convocazione di un Consiglio di Classe per verificare l’opportunità di irrogare una sanzione disciplinare e determinarne l’entità.

 

IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA D’ISTITUTO

  1. Gli interventi di richiamo non sono impugnabili. Le sanzioni sono impugnabili davanti all’Organo di Garanzia di cui ai commi successivi.
  2. All’interno della scuola è istituito, ai sensi dell’art 5, comma 1 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007, l’Organo di garanzia d’Istituto, organo competente a esaminare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari.
    L’Organo di garanzia d’Istituto è composto da almeno 4 membri:
  3. il Dirigente Scolastico, che lo presiede, o un suo delegato
    un docente designato dal Consiglio d’Istituto, con funzioni di segretario
    un rappresentante dei genitori
    un rappresentante eletto dagli studenti e nominato dal Dirigente Scolastico al momento dell’insediamento degli organi.

Alle sedute dell’Organo di Garanzia d’Istituto può essere invitato il docente che ha rilevato i fatti che hanno determinato la sanzione oggetto del ricorso.
L’Organo di Garanzia d’Istituto è convocato dal Dirigente Scolastico mediante:

    comunicazione interna per il personale scolastico
    convocazione scritta, per i rappresentanti dei genitori e degli alunni

La partecipazione alle sedute dell’Organo di Garanzia d’Istituto non dà diritto ad alcun compenso.
Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia d’Istituto sono valide solo se sono presenti tutti i membri. In caso di assenza per astensione (per conflitto d’interessi nel procedimento in corso) o per altri motivi, di uno o più membri, l’Organo di garanzia d’Istituto nomina in sostituzione un delegato della stessa componente assente. L’astensione di uno o più membri in sede di votazione vale quale voto contrario. Le decisioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

  1. L’impugnazione viene effettuata tramite ricorso scritto indirizzato al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dal ricevimento della notifica della sanzione. La notifica reca la possibilità di ricorrere secondo le modalità indicate ai successivi commi. A tale scopo, le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla scuola decorrono quindici giorni dopo la notifica, eccetto che nei casi di pericolo immediato per le persone.
  2. Nel ricorso, che può essere inoltrato, oltre che dai Genitori dell’alunno destinatario della sanzione, da chiunque ne abbia interesse, incluse eventuali parti offese, vanno riportati i punti della sanzione oggetto di contestazione.
  3. L’Organo di Garanzia d’Istituto dovrà decidere, nei dieci giorni successivi alla presentazione del ricorso. Qualora il questo non decida entro dieci giorni, la sanzione deve intendersi confermata. I compiti e i poteri dell’Organo di Garanzia d’Istituto sono i seguenti:
  4. verificare l’osservanza della procedura stabilita dal Regolamento d’Istituto per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, e rinviare, eventualmente, il provvedimento all’organo collegiale competente per la revisione;
    accogliere i ricorsi degli studenti e valutare il merito del provvedimento in relazione ai fatti contestati e alle argomentazioni fornite dallo studente sottoposto a sanzione;
    decidere l’esito del ricorso, dopo averne considerato tutti gli elementi, nel senso dell’annullamento e/o della revisione del provvedimento, o di rigetto del ricorso;
    esaminare le istanze degli studenti o di chiunque vi abbia interesse e decidere sui conflitti relativi all’applicazione del Regolamento;
    esprimere il parere vincolante preventivo alle decisioni del Dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica sui reclami contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenuti nel Regolamento di Istituto.
  5. La deliberazione assunta dall’Organo di Garanzia d’Istituto, riportata in apposito verbale, deve contenere le seguenti parti:

1.     Premessa, comprendente:

      Richiami normativi e regolamentari
      Valutazione dei fatti sulla base dei criteri di cui al precedente articolo “Disciplina degli Alunni e Interventi Sanzionatori”
      Valutazione della procedura adottata dal soggetto che ha irrogato la sanzione

2.     Decisione, che può consistere:

      Nella conferma della sanzione irrogata
      Nella sua modifica
      Nel suo annullamento

Nessuna responsabilità è posta in capo ai membri degli organi collegiali che legittimamente hanno irrogato la sanzione, anche in caso di suo successivo annullamento.

  1. All’Organo di Garanzia d’Istituto spetta anche l’esame dei ricorsi contro le disposizioni contenute nel presente regolamento

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Contro le deliberazioni dell’Organo di Garanzia d’Istituto, o in assenza di queste per mancata pronuncia, nonché contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti è ammesso ricorso all’Organo regionale di garanzia. La competenza a decidere sulla legittimità del provvedimento disciplinare spetta al Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale.

Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.