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DPR
235 2007 Regolamento recante modifiche
ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria.
- 1. I regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze
disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto
svolgimento dei rapporti all'interno della comunita' scolastica e alle
situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi
competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito
indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalita' educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilita' ed al ripristino di rapporti corretti
all'interno della comunita' scolastica, nonche' al recupero dello studente
attraverso attivita' di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio
della comunita' scolastica.
3. La responsabilita' disciplinare e' personale. Nessuno puo' essere sottoposto
a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie
ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento puo' influire
sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso puo' essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente,
la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva
dell'altrui personalita'.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate al principio di gradualita' nonche', per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della
situazione personale dello studente, della gravita' del comportamento e delle
conseguenze che da esso derivano. Allo studente e' sempre offerta la
possibilita' di convertirle in attivita' in favore della comunita' scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunita'
scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano
l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione
dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del
corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo'
essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per
periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere
previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il
rientro nella comunita' scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai
quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i
servizi sociali e l'autorita' giudiziaria, la scuola promuove un percorso di
recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al
reintegro, ove possibile, nella comunita' scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo' essere
disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignita' e il
rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumita' delle persone.
In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata
dell'allontanamento e' commisurata alla gravita' del reato ovvero al permanere
della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del
comma 8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva,
di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravita' tale
da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi
per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunita'
durante l'anno scolastico, la sanzione e' costituita dall'allontanamento dalla
comunita' scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal
solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere
irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e
precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata
effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria, i servizi sociali o la situazione
obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il
rientro nella comunita' scolastica di appartenenza, allo studente e' consentito
di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni
d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai
candidati esterni.».
A seconda della gravità dell’infrazione, varia la sanzione e il soggetto competente all’erogazione dell’intervento di richiamo o della sanzione, secondo quanto riportato nella tabella seguente:
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TABELLA DI CORRISPONDENZA |
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INFRAZIONE |
INTERVENTO
DI RICHIAMO/SANZIONE |
SOGGETTO
COMPETENTE |
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Classificazione:
INADEMPIENZE- Infrazioni disciplinari di entità lieve A)
Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità
scolastica (art. 4 – Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal
D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che sono definite ed individuate
dal regolamento d’Istituto del singolo Istituto, insiem alle mancanze
disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure |
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Classificazione: INADEMPIENZE REITERATE-Infrazioni
disciplinari di entità media |
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Data la funzione educativa della sanzione disciplinare
che deve rafforzare la possibilità di recupero dello
studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale
a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2), sanzioni
disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per esempio, le attività
di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, le attività di
segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni,
l’attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti
nelle scuole,la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di
rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni
scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di
riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella
scuola, etc., possono sostituire o integrare le sanzioni in elenco. |
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Classificazionene: VIOLAZIONI Infrazioni disciplinari di entità
grave B)
Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello
studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15
giorni ( Art. 4 - Comma 8): |
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· Assegnazione del punteggio più basso della banda di oscillazione · Fino a 15 giorni di sospensione
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Data la funzione educativa della sanzione disciplinare
che deve rafforzare la possibilità di recupero dello
studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale
a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2), sanzioni
disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per esempio, le attività
di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, le attività di
segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni,
l’attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti
nelle scuole,la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di
rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni
scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di
riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella
scuola, etc. , possono sostituire o integrare le sanzioni in elenco. |
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Classificazione:
VIOLAZIONI - Infrazioni disciplinari di entità gravissima C) Sanzioni che comportano
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica
per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9). |
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Reiterazione dei comportamenti di cui sopra;
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Data
la funzione educativa della sanzione disciplinare
che deve rafforzare la possibilità di recupero dello
studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale
a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2), sanzioni
disciplinari rispondenti alla predetta finalità, per esempio, le attività
di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, le attività di
segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni,
l’attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti
nelle scuole,la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di
rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni
scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di
riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella
scuola, etc. , possono sostituire o integrare le sanzioni in elenco. |
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Classificazione: VIOLAZIONI - Infrazioni
disciplinari di entità gravissima D)
Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla
comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico
( Art. 4 - comma 9bis): |
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Classificazione: VIOLAZIONI - Infrazioni
disciplinari di entità gravissima E)
Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo
scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del
corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter) |
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Le mancanze ai doveri previsti dal presente Regolamento comportano interventi di richiamo o sanzioni disciplinari che, tengono conto
| della tipologia di infrazione | |
| della gravità dei comportamenti | |
| della recidività e/o della rilevanza delle conseguenze a cose e persone che da essi possono derivare | |
| della situazione personale dello studente, di circostanze attenuanti ed aggravanti |
La colonna centrale delle tabelle sopra riportate prevede una gradualità di sanzione,in particolare i provvedimenti sono assunti in base ai seguenti criteri:
| inadempienze, caratterizzate dal mancato ottemperamento ad obblighi o doveri di lavoro o regolamentari | |
| e violazioni, di gravità crescente, quali: |
a) plagio, attivo e/o passivo, nell’esecuzione di verifiche e compiti didattici; suggerimenti non autorizzati a compagni impegnati nelle prove di valutazione
b) occultamenti di comunicazioni alle famiglie
c) falsificazione di firme dei genitori e/o affidatari
d) manomissione o alterazione di documenti scolastici
e) danneggiamenti a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle disposizioni
f) lesioni di carattere involontario per negligenza o inosservanza delle disposizioni
g) diffusione a terzi di foto/video/audio in violazione delle norme sulla privacy
h) offese, minacce, atti di bullismo e discriminazioni a persone o istituzioni
i) azioni o ingiurie gravemente lesive della dignità della persona
j) danneggiamenti volontari, furti o sottrazioni
k) partecipazione a litigi violenti e risse
l) aggressioni non pianificate, individuali o di gruppo
m) aggressioni pianificate, individuali o di gruppo
| Lieve: con piccoli effetti o conseguenze, non comprendenti costi di ripristino o lesioni | |
| Media: con ricadute prolungate nel tempo su cose, persone o sullo svolgimento delle attività, con costi di ripristino sino ad € 300,00; disagio psicologico recuperabile con brevi periodi di cura ed attenzione; lesioni non richiedenti cure o curabili in loco, con interventi di minimo pronto soccorso | |
| Alta: con conseguenze durevoli o che richiedono interventi straordinari di recupero e/o costi oltre i € 300,00; disagio psicologico recuperabile con periodi di cura ed assistenza prolungati; lesioni determinanti stati particolarmente dolorosi o richiedenti interventi importanti di primo soccorso | |
| Altissima: con danneggiamenti a dispositivi o strutture la cui alterazione costituisce rischio grave per l’intera comunità o che richiedano interventi di ripristino superiori ad € 2000,00; grave disagio psicologico richiedente interventi specialistici; lesioni necessitanti di interventi sanitari importanti |
La valutazione della gravità degli esiti tiene conto anche degli eventuali effetti potenziali, quando il comportamento dell’alunno, pur non producendo conseguenze effettive, è tuttavia in grado di determinare conseguenze rilevanti.
| Occasionale | |
| Reiterata | |
| Costante |
| Accertate condizioni di disagio sociale | |
| Particolari condizioni patologiche e/o di sofferenza psicologica soggettiva | |
| Provocazioni, occasionali o ripetute, subite da compagni o altri soggetti | |
| Immediata disponibilità al riconoscimento delle proprie colpe, a scusarsi con le parti offese, a risarcire e/o acquisire comportamenti corretti |
| Premeditazione | |
| Azioni di gruppo | |
| Azioni ai danni di soggetti deboli | |
| Azioni ai danni di soggetti diversamente abili |
L’esistenza di circostanze attenuanti può comportare la conversione delle sanzioni fino a 5 giorni di sospensione in interventi di richiamo.
| Dispone autonomamente gli interventi d richiamo che reputi più opportuni; | |
| Ove ritenga
sussistano le condizioni per l’irrogazione di sanzioni disciplinari,
sottopone i fatti all’attenzione del Coordinatore e dei colleghi del
Consiglio di Classe. Nel caso che l’insegnante non faccia parte
dell’organo competente cui compete irrogare la sanzione, questi redige
una sintetica relazione scritta sui fatti, indirizzandola al Dirigente
Scolastico, che ne informerà i docenti della classe di appartenenza
dell’alunno/a. Ove questi ultimi ritengano la sussistenza delle
condizioni per sanzioni più gravi di quelle comminabili dal proprio
Consiglio di Classe, ne danno immediata comunicazione al Dirigente
Scolastico, cui compete la decisione di convocare, in via straordinaria,
il Consiglio d’Istituto per provvedimenti che contemplino
l’allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica per periodi
superiori ai 15 giorni. Durante questo periodo è previsto un rapporto con
lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello
studente sanzionato nella comunità scolastica. In caso di allontanamento dalla scuola a tempo indeterminato, sarà valutata, insieme alla famiglia e agli operatori del servizio sociale, la soluzione più idonea del problema. Sarà cura del Consiglio d’Istituto evitare che l’applicazione della sanzione dell’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai quindici giorni non escluda automaticamente (per il superamento del numero di assenze consentite) la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. Sarà cura della famiglia dello studente tenere i rapporti con il docente coordinatore del Consiglio di classe durante il periodo di allontanamento per prepararlo al suo rientro. Nei casi più gravi, lo studente allontanato fino al termine delle lezioni, può essere escluso dallo scrutinio finale oppure non ammesso agli Esami di Stato conclusivi del corso di studi. (art. 4, co, 9bis - 9ter). |
| Procederà a relazionare i fatti al D.S., che convocherà il genitore e nel contempo, ai fini dell’applicazione degli artt. 161 e 166 del D. L.vo 196/2003, provvederà a mettere a conoscenza dei soggetti ripresi l’avvenuta violazione | |
| Chiederà la convocazione di un Consiglio di Classe per verificare l’opportunità di irrogare una sanzione disciplinare e determinarne l’entità. |
| il Dirigente Scolastico, che lo presiede, o un suo delegato | |
| un docente designato dal Consiglio d’Istituto, con funzioni di segretario | |
| un rappresentante dei genitori | |
| un rappresentante eletto dagli studenti e nominato dal Dirigente Scolastico al momento dell’insediamento degli organi. |
Alle sedute dell’Organo di Garanzia d’Istituto può
essere invitato il docente che ha rilevato i fatti che hanno determinato la
sanzione oggetto del ricorso.
L’Organo di Garanzia d’Istituto è convocato dal Dirigente Scolastico
mediante:
| comunicazione interna per il personale scolastico | |
| convocazione scritta, per i rappresentanti dei genitori e degli alunni |
La partecipazione alle sedute dell’Organo di Garanzia
d’Istituto non dà diritto ad alcun compenso.
Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia d’Istituto sono valide solo se sono
presenti tutti i membri. In caso di assenza per astensione (per conflitto
d’interessi nel procedimento in corso) o per altri motivi, di uno o più
membri, l’Organo di garanzia d’Istituto nomina in sostituzione un delegato
della stessa componente assente. L’astensione di uno o più membri in sede di
votazione vale quale voto contrario. Le decisioni sono prese a maggioranza e, in
caso di parità, prevale il voto del Presidente.
| verificare l’osservanza della procedura stabilita dal Regolamento d’Istituto per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, e rinviare, eventualmente, il provvedimento all’organo collegiale competente per la revisione; | |
| accogliere i ricorsi degli studenti e valutare il merito del provvedimento in relazione ai fatti contestati e alle argomentazioni fornite dallo studente sottoposto a sanzione; | |
| decidere l’esito del ricorso, dopo averne considerato tutti gli elementi, nel senso dell’annullamento e/o della revisione del provvedimento, o di rigetto del ricorso; | |
| esaminare le istanze degli studenti o di chiunque vi abbia interesse e decidere sui conflitti relativi all’applicazione del Regolamento; | |
| esprimere il parere vincolante preventivo alle decisioni del Dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica sui reclami contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenuti nel Regolamento di Istituto. |
1. Premessa, comprendente:
| Richiami normativi e regolamentari | |
| Valutazione dei fatti sulla base dei criteri di cui al precedente articolo “Disciplina degli Alunni e Interventi Sanzionatori” | |
| Valutazione della procedura adottata dal soggetto che ha irrogato la sanzione |
2. Decisione, che può consistere:
| Nella conferma della sanzione irrogata | |
| Nella sua modifica | |
| Nel suo annullamento |
Nessuna responsabilità è posta in capo ai membri degli organi collegiali che legittimamente hanno irrogato la sanzione, anche in caso di suo successivo annullamento.
Contro le deliberazioni dell’Organo di Garanzia d’Istituto, o in assenza di queste per mancata pronuncia, nonché contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti è ammesso ricorso all’Organo regionale di garanzia. La competenza a decidere sulla legittimità del provvedimento disciplinare spetta al Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale.
Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.