PARTE SESTA

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE -RECUPERO

           

Le verifiche sono effettuate durante tutto l’anno scolastico, per singoli moduli e finali,la valutazione, formativa e sommativa, si riferisce al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici individuati:

a) dal Consiglio di classe in sede di programmazione;

b) dai singoli docenti all’interno del proprio ambito disciplinare.

La discussione in sede di scrutinio ha come base di riferimento:

·  raggiungimento degli obiettivi mi quanto a conoscenze, competenze e capacità;

·  la capacità di organizzare e rielaborare in modo autonomo lo studio;

· la capacità di sviluppare modo autonomo gli elaborati sul piano espressivo e    comunicativo;

· lo sviluppo in positivo della personalità dell’alunno

 

       Tabella di valutazione del profitto

 

 

 Voto                                            Giudizio

 

1-2 L’allievo non possiede alcuna conoscenza né le competenze basilari della

      disciplina.

3 Possiede qualche nozione isolata e scarsissime competenze.

4 Dimostra una scarsa conoscenza degli argomenti. Possiede qualche capacità, che

   però utilizza in un quadro confuso e disorganico.

5 Conosce gli argomenti in modo superficiale e frammentario.

   Dimostra di possedere alcune capacità nell’esecuzione di compiti semplici, che

   tuttavia utilizza con incertezze e difficoltà di strutturazione.

6 Conosce gli aspetti essenziali degli argomenti affrontati.

   Possiede capacità di base che gli permettono di eseguire compiti semplici.

   Utilizza i linguaggi della disciplina in maniera sufficientemente ordinata.

7 Conosce i contenuti della disciplina in modo corretto.

   Possiede capacità di analisi e di sintesi che riesce ad esprimere in un quadro

   abbastanza organico.

8 Conosce con sicurezza gli argomenti affrontati. Sa tradurre le capacità acquisite in

   competenze, utilizzando anche in maniera personale i linguaggi specifici della

   disciplina.

9-10 Padroneggia conoscenze e capacità che struttura in modo organico ed

    autonomo.

    Utilizza linguaggi specifici ed è in grado di operare collegamenti

    multidisciplinari.

   Possiede le competenze per affrontare situazioni nuove e

   dimostra una personale e critica organizzazione del sapere.

            

 

Definizione di insufficienza:

A ‑ Si considera insufficienza non grave (corrispondente a non meno di cinque in voto numerico) quella derivante da:

 · parziale raggiungimento degli obiettivi fissati dal consiglio di classe, con carenze

   che non pregiudichino il proseguimento del lavoro nel successivo anno scolastico;

· preparazione non del tutto completa rispetto al programma svolto, ma in  

  riferimento a parti non “significative” dal punto di vista quantitativo e qualitativo;

· forma espositiva non appropriata;

B ‑ si definisce insufficienza grave la proposta di voto sotto il cinque, derivante da

1.  preparazione frammentarla e disomogenea per:

  ·  scarsa partecipazione alle attività scolastiche;

  ·  studio personale superficiale o carente;

  ·  rifiuto di seguire le indicazioni di metodo suggerite;

2. difficoltà logiche, di comprensione e di applicazione delle conoscenze;

3. gravi difficoltà espositive;

4. rifiuto dell’impegno nella disciplina

 

Recupero, approfondimento

I risultati sulla dispersione scolastica di cui alla premessa e l’incidenza  dei giudizi di ammissione sospesi nello scrutinio di giugno, hanno indotto il Collegio dei docenti a considerare il recupero parte centrale dell’azione didattico-educativa e fattore fortemente ostativo del mancato raggiungimento del successo formativo.

La progettazione delle attività è demandata dapprima ai Dipartimenti disciplinari e poi ai Consigli. di classe.

Le famiglie saranno coinvolte frequentemente con precisi documenti valutativi

Criteri di valutazione e di attribuzione dei crediti scolastici

L’ammissione dello studente alla classe successiva è subordinata al raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi previsti per la classe, ivi compresi quelli relativi al comportamento; l’ammissione è negata in caso di gravi insufficienze in una o più discipline non recuperate entro i termini previsti dalle norme scolastiche disciplina o se si riporta meno di sei in condotta.

Il voto di condotta fa media con i  voti riportati nelle discipline.

Nei confronti degli alunni che presentino un’insufficienza non grave in non più di tre discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe terrà conto della possibilità dello stesso di recuperare, durante i mesi estivi, gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, previo adeguato studio personale e mediante attività di recupero obbligatorio, che il consiglio di classe realizzerà nei mesi estivi.

  Nella valutazione, si terrà conto dei livelli di partenza degli allievi, della motivazione allo studio, della costanza nell’impegno, dell’interesse, dell’assiduità nella frequenza, dei progressi compiuti.

Per la valutazione, ferme restanti le tipologie delle esperienze che possono dar luogo ai crediti di cui al D.M. n.34 del 10.02.99 (G.U. n.67 del 23.03.99), non saranno prese in considerazione:  

a) esperienze generiche, b) quelle non validamente documentate, c) quelle la cui attestazione non ne contenga solo una sintetica descrizione, d) quelle non coerenti con l’indirizzo e con le finalità dell’Istituto.

Il credito scolastico da attribuire agli alunni in sede di scrutinio finale sarà espresso con numero intero, secondo il prospetto sottoriportato e tenendo conto di:

a)      media dei voti, b) assiduità della frequenza scolastica, c) impegno nella partecipazione al dialogo e alle attività complementari, d) eventuali crediti formativi, d) voto di condotta.

Gli studenti che avranno superato 25 assenze in un anno non avranno diritto al punteggio indicato nella fascia superiore della banda di oscillazione.

 

Ai sensi del Decreto 42, del  22/05/2007: Art. 1 :Attribuzione del credito scolastico, si precisa quanto segue:

  1. Ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del "sei".
  2. Per tutti i candidati esterni, la Commissione di esame, fermo restando il punteggio massimo di 25 punti, può aumentare il punteggio in caso di possesso di credito formativo. Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati esterni ed interni, tale integrazione può essere di 1 punto.  

Viene riportata, di seguito, la tabella di attribuzione del credito scolastico:

Decreto Ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007

TABELLA A
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)

CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni

 

Media dei voti

Credito scolastico (Punti)

 

I anno

II anno

III anno

M = 6

3-4

3-4

4-5

6 < M ≤ 7

4-5

4-5

5-6

7 < M ≤ 8

5-6

5-6

6-7

8 < M ≤ 10

6-8

6-8

7-9


NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.
Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere l'esame di Stato.   

Si riporta una sintesi delle principali norme contenute nel DPR 22 giugno 2009

Regolamento sulla valutazione degli studenti

 

 

Scuola secondaria di II grado (scuola superiore)
Nella secondaria di secondo grado la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio di Classe.
Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende  il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più materie, senza decidere immediatamente la non promozione, ma comunicando i risultati conseguiti nelle altre materie. A conclusione dei corsi di recupero per le carenze dimostrate il consiglio di classe, dopo aver accertato il recupero delle lacune formative entro la fine dello stesso anno scolastico, non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno successivo, formula il giudizio finale e l'ammissione alla classe successiva.
 A partire dall'anno scolastico 2009/10 saranno ammessi all'esame di Stato tutti gli studenti che conseguiranno la sufficienza in tutte le materie e in condotta.

Accesso diretto all'esame di stato per gli "ottisti"
Sono ammessi direttamente agli esami di Stato gli studenti che in quarta hanno conseguito 8 decimi in ciascuna materia e nel comportamento e che hanno riportato una votazione non inferiore al 7 in ciascuna disciplina, 8 per la condotta nelle classi seconda e terza.


L'educazione fisica concorre come ogni altra disciplina alla determinazione della media dei voti.

Voto in condotta alle scuole secondarie di primo e secondo grado
Con il Regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il voto sul comportamento concorrerà alla determinazione dei crediti scolastici.
Il 5 in condotta è attribuito dal consiglio di classe per gravi violazioni dei doveri degli studenti definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, purché prima sia stata data allo studente una sanzione disciplinare. Inoltre, l'insufficienza in condotta deve essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.
Una sanzione disciplinare, quindi, sarà come un cartellino giallo, dopo il quale se i comportamenti gravi persisteranno il collegio dei docenti darà il cartellino rosso e cioè il 5 in condotta.
 L'insufficienza nel voto di condotta (voto inferiore a 6) comporta la non ammissione all'anno successivo o agli esami di Stato.

Valutazione degli alunni con disabilità
Per la valutazione degli alunni con disabilità si deve tener conto, oltre che del comportamento, anche delle discipline e delle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Inoltre si prevede, per gli alunni disabili, la predisposizione di prove di esame differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonei a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.


Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento-DSA
Per gli alunni in situazione di difficoltà specifica di apprendimento debitamente certificate per la prima volta viene dettata una disciplina organica, con la quale si prevede che, in sede di svolgimento delle attività didattiche, siano attivate adeguate misure dispensative e compensative e che la relativa valutazione sia effettuata tenendo conto delle particolari situazioni ed esigenze personali degli alunni.

Obbligo scolastico
Resta confermato l'obbligo scolastico fino al sedicesimo anno di età, sempre nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.